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Cassazione Penale, Ordinanza n. 11724/2026 del 27/03/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La condanna per il reato di evasione è rimasta ferma, non essendo stata annullata la decisione di merito.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La sentenza impugnata proveniva dalla Corte d'appello di Bologna e aveva confermato una condanna per evasione. Il ricorrente ha censurato il giudizio di responsabilità, l'affermazione del dolo e la valutazione delle prove. La Corte di cassazione ha ritenuto che le doglianze fossero inammissibili perché, da un lato, riproponevano questioni già esaminate dai giudici di merito e miravano in sostanza a ottenere una nuova lettura del materiale probatorio e una diversa ricostruzione dei fatti; dall'altro lato, erano generiche e non si confrontavano con la motivazione della sentenza impugnata.

Norme richiamate

  • art. 385 c.p.

    È il reato oggetto della condanna confermata in fatto; la Corte non ne rilegge gli elementi costitutivi, ma registra che la sentenza impugnata riguardava tale fattispecie.

  • art. 616 c.p.p.

    La dichiarazione di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità sono inammissibili i motivi che si limitano a riprodurre censure già esaminate dai giudici di merito senza confrontarsi con la motivazione della sentenza impugnata.
  • Non è consentito trasformare il ricorso per cassazione in una nuova valutazione del fatto e delle prove: le doglianze che mirano a una diversa ricostruzione del materiale probatorio sono estranee al sindacato di legittimità.
  • I motivi di ricorso devono essere specifici e correlati alla motivazione della decisione impugnata; la genericità e la mancata critica argomentata del percorso motivazionale determinano inammissibilità.
  • Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, il ricorrente è tenuto al pagamento delle spese processuali e della somma stabilita in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieEvasioneImpugnazioni
RamiReati contro l'amministrazione della giustiziaProcesso penale
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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