Cassazione Penale, Ordinanza n. 11724/2026 del 27/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La condanna per il reato di evasione è rimasta ferma, non essendo stata annullata la decisione di merito.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La sentenza impugnata proveniva dalla Corte d'appello di Bologna e aveva confermato una condanna per evasione. Il ricorrente ha censurato il giudizio di responsabilità, l'affermazione del dolo e la valutazione delle prove. La Corte di cassazione ha ritenuto che le doglianze fossero inammissibili perché, da un lato, riproponevano questioni già esaminate dai giudici di merito e miravano in sostanza a ottenere una nuova lettura del materiale probatorio e una diversa ricostruzione dei fatti; dall'altro lato, erano generiche e non si confrontavano con la motivazione della sentenza impugnata.
Norme richiamate
È il reato oggetto della condanna confermata in fatto; la Corte non ne rilegge gli elementi costitutivi, ma registra che la sentenza impugnata riguardava tale fattispecie.
La dichiarazione di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità sono inammissibili i motivi che si limitano a riprodurre censure già esaminate dai giudici di merito senza confrontarsi con la motivazione della sentenza impugnata.
- Non è consentito trasformare il ricorso per cassazione in una nuova valutazione del fatto e delle prove: le doglianze che mirano a una diversa ricostruzione del materiale probatorio sono estranee al sindacato di legittimità.
- I motivi di ricorso devono essere specifici e correlati alla motivazione della decisione impugnata; la genericità e la mancata critica argomentata del percorso motivazionale determinano inammissibilità.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, il ricorrente è tenuto al pagamento delle spese processuali e della somma stabilita in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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