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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 01801/2026 del 16/01/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugna per tre motivi: (1-2) contesta la dichiarazione di latitanza pronunciata durante le indagini e, per derivazione, la nullità assoluta delle notifiche (avviso di udienza preliminare notificato al difensore d'ufficio e atti successivi) e la dichiarazione di contumacia resa all'udienza preliminare, sostenendo che egli era stato espulso dall'Italia prima dell'esecuzione dell'ordinanza di custodia cautelare e quindi non poteva essersi sottratto volontariamente; (3) contesta le valutazioni di merito in ordine all'applicabilità dell'aggravante/tenore dell'art. 73 D.P.R. 309/1990, lamentando che la motivazione non abbia accertato tipo, quantità e qualità delle sostanze e che il ruolo del ricorrente fosse solo quello di fornitore occasionale, privo di consapevolezza dello spessore della rete di spaccio gestita dall'acquirente Ndoci.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Sulla questione della latitanza e delle nullità derivanti, la Corte ha ritenuto che, pur essendo la dichiarazione di latitanza inizialmente illegittima (poiché l'imputato era stato espulso e non si era sottratto alla cattura), il vizio è stato tardivamente dedotto: il ricorrente, rientrato in Italia, partecipò personalmente al dibattimento di primo grado assistito da difensore di fiducia e non dedusse tempestivamente le nullità nel merito né utilizzò i rimedi previsti; pertanto le censure sono inammissibili per ragioni processuali. Quanto al terzo motivo, la Corte ha ritenuto fondate le valutazioni dei giudici di merito sulla sussistenza di una filiera consolidata di approvvigionamento e smercio, basata su contatti frequenti e ruolo del ricorrente come vertice della rete (fornitore di Ndoci, a sua volta fornitore di altri), e ha escluso che la mancata quantificazione precisa delle dosi o della qualità pregiudichi la conclusione di responsabilità. Conseguenza: rigetto del ricorso e condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 1

    La fattispecie applicata è quella del primo comma dell'art. 73 (illecito di cessione e traffico di stupefacenti). I giudici del merito hanno ritenuto che i fatti ascritti al ricorrente rientrassero nella fattispecie di cui al primo comma, in ragione del suo ruolo nella filiera di approvvigionamento e della reiterazione dei contatti.

  • D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5

    Il ricorrente contestava la non applicazione/valutazione riferita al quinto comma; la Corte ha chiarito che i giudici di merito hanno correttamente valutato la sussistenza di una struttura commerciale illecita e dunque non ha accolto la censura difensiva sull'allegata 'tenuità' dell'azione.

  • Codice di procedura penale, art. 420‑quater

    Richiamata nella versione anteriore alle modifiche della legge n. 67/2014 in relazione alla dichiarazione di contumacia all'udienza preliminare; il ricorrente sosteneva violazione di tale norma, ma la Cassazione ha ritenuto la questione tardiva e quindi inammissibile.

  • Codice di procedura penale, art. 419

    Norma sull'avviso di udienza preliminare: la notifica era stata eseguita al difensore d'ufficio in conseguenza della dichiarazione di latitanza; la Corte ha rilevato l'illegittimità della latitanza ma ha escluso la rilevanza della questione per sopravvenuta partecipazione e mancata contestazione in sede di merito.

  • Codice di procedura penale, art. 296

    Richiamato come presupposto del decreto di latitanza (necessità della prova della sottrazione volontaria): la Corte ha osservato l'incompatibilità tra l'accertamento dell'espulsione e la dichiarazione di latitanza, ma ha comunque escluso rilievo per i motivi processuali esposti.

  • Legge n. 67 del 2014, art. 15‑bis, comma 1 (norma transitoria)

    Richiamata in relazione al regime dell'assenza/contumacia e al criterio temporale da considerare (momento del dispositivo di primo grado): la Corte ha ritenuto correttamente applicabile la disciplina vigente al momento della pronuncia della sentenza di primo grado (10/10/2023).

Massime di principio

  • La declaratoria di latitanza illegittima può comportare nullità degli atti successivi, ma l'effetto varia: assoluta se l'imputato è effettivamente all'oscuro della pendenza del processo; intermedia e sanabile se l'imputato ha comunque avuto conoscenza del procedimento (es. procura, partecipazione al dibattimento).
  • Le eccezioni processuali sulla nullità derivante da latitanza devono essere sollevate tempestivamente nelle fasi di merito; eccezioni sollevate per la prima volta in cassazione sono spesso inammissibili per tardività.
  • La partecipazione personale dell'imputato al dibattimento e l'assistenza di un difensore di fiducia possono far decadere la rilevanza di precedenti vizi di notifica, se non si è fatto valere il vizio nelle sedi opportune.
  • Nelle imputazioni di traffico di stupefacenti, l'assenza di precisa quantificazione/analisi chimica non esclude automaticamente la responsabilità quando esistono elementi sistematici (frequenza dei contatti, posizione nella filiera, rapporti con altri indagati) che dimostrino una stabile attività di approvvigionamento e smercio.
  • Per contestare l'applicazione di norme aggravanti o qualificanti (es. art. 73, commi successivi) la difesa deve puntare a dimostrare l'assenza dei requisiti strutturali (es. organizzazione, intensità, ruolo apicale); valutazioni probatorie e indiziarie ben motivate dai giudici di merito sono difficili da superare in cassazione.
  • Quando si rilevano violazioni procedurali legate a notifiche o contumacia, è consigliabile utilizzare tempestivamente i rimedi previsti (richieste di annullamento, istanze, deduzioni in appello) per non perdere la possibilità di farle valere in sede di legittimità.

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