Cassazione Penale, Sentenza n. 48628/2022 del 22/12/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorso impugnava la conferma, in appello, della condanna inflitta con rito abbreviato per il reato di cui all'art. 590 c.p., deducendo principalmente: (i) la violazione dell'art. 601, comma 3, c.p.p., perché il decreto di citazione a giudizio era stato notificato al ricorrente il 26/06/2021 per udienza fissata il 13/07/2021 (solo 17 giorni prima, in violazione del termine inderogabile di 20 giorni), eccezione sollevata nelle conclusioni dell'8/07/2021 e verbalmente in udienza; (ii) vizio di motivazione sulla responsabilità dell'imputato e censura relativa all'art. 589-bis, comma 1, c.p.p. La Corte territoriale non aveva pronunciato sull'eccezione di tardiva comparizione e aveva comunque proceduto alla decisione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato con riferimento al primo motivo. Ha accertato che la notifica era avvenuta con termini inferiori ai 20 giorni prescritti dall'art. 601, comma 3, c.p.p.; che l'eccezione era stata tempestivamente proposta nelle conclusioni scritte e in udienza; e che la violazione configura una nullità di ordine generale relativa all'intervento dell'imputato che deve essere rilevata o dedotta prima della deliberazione (art. 180 c.p.p.). Poiché la Corte di appello non aveva deciso sull'eccezione, la sentenza impugnata è stata annullata senza rinvio e gli atti sono stati trasmessi alla Corte di appello di Torino per il prosieguo del giudizio. Il secondo motivo è stato assorbito.
Norme richiamate
art. 601, comma 3, cod. proc. pen.
termine di venti giorni liberi fra notifica e udienza in appello
Il termine di 20 giorni è inderogabile anche nei procedimenti camerali; la sua violazione integra una nullità di ordine generale attinente all'intervento dell'imputato, funzionale al diritto di difesa
art. 180 cod. proc. pen.
La nullità di ordine generale deve essere rilevata o dedotta entro i termini previsti dall'art. 180 c.p.p., ossia prima della deliberazione della sentenza di secondo grado
art. 589-bis, comma 1, cod. proc. pen.
Contestazione relativa alla motivazione della sentenza di merito; nel caso di specie il vizio è stato ritenuto assorbito dalla decisione sulla nullità procedurale
art. 590 cod. pen.
Norma indicata come titolo di reato contestato nell'impugnata condanna (la sentenza di Cassazione si limita a riportare il capo di imputazione, senza approfondire la qualificazione del fatto, dato l'esito procedurale)
Massime di principio
- Il termine di 20 giorni previsto dall'art. 601, comma 3, c.p.p. tra la notifica del decreto di citazione e l'udienza di appello è inderogabile e si applica anche ai procedimenti camerali; la sua violazione può determinare la nullità della decisione di secondo grado.
- L'eccezione di violazione del termine può e deve essere sollevata tempestivamente: è valida se proposta nelle conclusioni scritte e/o verbalmente prima della decisione; se non decisa dal giudice e la sentenza è emessa, la Cassazione potrà annullare.
- La nullità di ordine generale relativa all'intervento dell'imputato deve essere rilevata o dedotta entro i termini di cui all'art. 180 c.p.p.; la mancata pronuncia del giudice sull'eccezione comporta l'annullamento della sentenza impugnata.
- In pratica, il difensore che osserva una notifica eccedente sul termine deve segnalarlo per iscritto nelle conclusioni preliminari e ribadirlo in udienza, chiedendo la declaratoria di nullità; il giudice d'appello ha l'obbligo di pronunciarsi su tale eccezione prima di procedere a decisione sul merito.
- Se la Cassazione annulla per vizio procedurale grave relativo al diritto di difesa, può disporre l'annullamento senza rinvio o con trasmissione per il prosieguo del giudizio alla Corte territoriale, a seconda dei profili sostanziali e processuali del caso.
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