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Cassazione Penale, Ordinanza n. 21787/2026 del 12/06/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. È stata quindi confermata la condanna per resistenza a pubblico ufficiale già pronunciata nei gradi di merito.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello che lo aveva condannato per resistenza a pubblico ufficiale. Ha dedotto: 1) l'errata qualificazione giuridica del fatto, sostenendo che la condotta fosse una mera resistenza passiva e quindi priva di tipicità; 2) l'eccessività del trattamento sanzionatorio, anche per la mancata esclusione della recidiva e per il mancato giudizio di prevalenza delle attenuanti; 3) l'impossibilità di sussumere il fatto nella fattispecie di resistenza alla luce della sproporzione tra fatto concreto e pena, richiamando una recente pronuncia della Corte costituzionale; 4) la violazione del termine a comparire previsto dall'art. 601, comma 3, c.p.p. La Corte ha ritenuto i primi due motivi reiterativi di doglianze già esaminate e respinte in appello, e il secondo comunque infondato per il divieto di prevalenza della recidiva contestata sulle attenuanti. Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile perché nuovo e, comunque, infondato perché la condotta descritta comprendeva minacce e un concreto impedimento dell'ispezione da parte dei pubblici ufficiali. Il quarto motivo è stato ritenuto infondato perché, per il regime temporale applicabile, non operava la disciplina successiva alla riforma Cartabia; in ogni caso, tra citazione e udienza erano trascorsi più di quaranta giorni.

Norme richiamate

  • art. 337 c.p.

    Integra il reato di resistenza a pubblico ufficiale anche una condotta che, nel caso concreto, si sia estrinsecata in minacce e nell'effettivo impedimento dell'ispezione da parte dei pubblici ufficiali, non essendo sufficiente a escludere la tipicità la mera qualificazione difensiva come resistenza passiva quando la condotta concreta sia attiva e ostativa.

  • art. 69, comma 4 c.p.

    Preclude il giudizio di prevalenza delle attenuanti sulla recidiva contestata nelle ipotesi previste dalla norma, rendendo manifestamente infondata la doglianza sul trattamento sanzionatorio che pretenda tale prevalenza.

  • art. 99, comma 4 c.p.

    La recidiva contestata ai sensi di tale disposizione è sottratta al giudizio di prevalenza delle attenuanti per effetto del divieto di cui all'art. 69, comma 4 c.p.

  • art. 601, comma 3 c.p.p.

    Il termine a comparire va valutato secondo la disciplina temporale applicabile al procedimento; nel caso concreto la Corte ha ritenuto che fosse applicabile il regime anteriore alla riforma Cartabia e che, comunque, il termine di oltre quaranta giorni tra citazione e udienza fosse rispettato.

  • art. 34, comma 1, lett. g), d.lgs. n. 150/2022

    La modifica introdotta dalla riforma Cartabia non era applicabile ratione temporis al caso esaminato.

  • Corte Cost. n. 113/2025

    La pronuncia è stata invocata dal ricorrente per sostenere la sproporzione del trattamento sanzionatorio, ma la censura è stata reputata inammissibile perché nuova e comunque infondata nel merito.

Massime di principio

  • È inammissibile in cassazione il motivo che si limiti a riproporre censure già formulate in appello e da quel giudice specificamente esaminate e disattese, salvo la deduzione di vizi propri della decisione impugnata.
  • La resistenza a pubblico ufficiale può sussistere anche quando la condotta sia composta da minacce e dall'effettivo impedimento dell'attività istituzionale, non potendo essere esclusa sulla base di una qualificazione meramente assertiva come resistenza passiva.
  • La doglianza sulla sproporzione della pena o sulla tipicità del fatto è inammissibile se introdotta per la prima volta in cassazione e comunque non supera il dato fattuale, quando la sentenza descrive una condotta concretamente ostativa all'atto d'ufficio.
  • Il divieto di prevalenza delle attenuanti sulla recidiva nei casi previsti dall'art. 69, comma 4, c.p. rende infondata la richiesta difensiva di bilanciamento favorevole all'imputato quando la recidiva sia stata ritualmente contestata.
  • La disciplina del termine a comparire deve essere verificata in base alla normativa temporalmente applicabile al processo; se il termine effettivo tra citazione e udienza supera comunque quello legale, la relativa censura è infondata.

Come è indicizzato

MaterieResistenza e oltraggio a pubblico ufficialeImpugnazioniCircostanze del reato
RamiReati contro la PAProcesso penaleParte generale
IstitutiRecidiva

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