Sentenza n. 379/2026 - Reggio Calabria, Sezione 1
per l'annullamento: - dell'ordinanza del Sindaco f.f. della Città Metropolitana di Reggio Calabria, prot. n. 55519 del 27 luglio 2022, avente ad oggetto: “Ordinanza sindacale ex art.191 del D. Lgs 3 aprile 2016 n. 152 e s.m.i., per lo stoccaggio provvisorio dei rifiuti speciali non pericolosi cer/eer 190503 191212 prodotti dagli impianti pubblici di trattamento nel 1° lotto della discarica sita in località Melicuccà”; - della deliberazione della Giunta Regionale della Calabria n. 299 dell'8 luglio 2022 – pubblicata nel BURC n. 160 del 1° agosto 2022 – avente ad oggetto: “Modifica al Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti (PRGR) approvato con Deliberazione del Consiglio Regionale n. 156 del 19 dicembre 2016”, nella parte in cui individua, quale discarica di servizio TMB di Gioia Tauro, il sito di Melicuccà – atto presupposto; - dello Studio ARPACAL per il dimensionamento preliminare e definitivo delle aree di salvaguardia della Sorgente Vina (ai sensi dell'art. 94 del D. Lgs. 152/2006) – atto presupposto – pubblicato nel BURC n. 172 del 10 agosto 2022; - del Decreto del Dirigente del Dipartimento Territorio e Tutela dell'Ambiente della Regione Calabria n. 6959 del 26 giugno 2022 avente ad oggetto: “Studio ARPACAL per il dimensionamento preliminare e definitivo delle aree di salvaguardia della Sorgente Vina (di cui all'art. 94 del D. Lgs. 152/2006). Approvazione” – atto presupposto – pubblicato nel BURC n. 172 del 10 agosto 2022; - del Decreto del Dirigente del Dipartimento Territorio e Tutela dell'Ambiente della Regione Calabria n. 7171 del 30 giugno 2022 avente ad oggetto: “Studio ARPACAL per il dimensionamento preliminare e definitivo delle aree di salvaguardia della Sorgente Vina (di cui all'art. 94 del D. Lgs. 152/2006). Integrazione e rettifica Decreto n. 6959 del 26/06/2022” – atto presupposto – pubblicato nel BURC n. 172 del 10 agosto 2022; - di tutti gli atti connessi, presupposti e consequenziali.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl TAR ha dichiarato estinto il giudizio per intervenuta rinuncia, ai sensi dell'art. 35, comma 2, lett. c), c.p.a. La rinuncia era stata depositata dal Comune ricorrente il 10 febbraio 2026, previa notifica alle controparti. Non vi è stata quindi alcuna decisione sulla legittimità degli atti impugnati né sui motivi dedotti. Le spese di lite sono state integralmente compensate tra le parti costituite.
Atto impugnato: Ordinanza sindacale per lo stoccaggio provvisorio di rifiuti speciali non pericolosi nella discarica di Melicuccà, nonché gli atti regionali e tecnici presupposti relativi alla modifica del piano regionale dei rifiuti e alla delimitazione delle aree di salvaguardia della Sorgente Vina
Esito
La controversia
Il Comune di Bagnara Calabra ha impugnato l'ordinanza del Sindaco f.f. della Città Metropolitana di Reggio Calabria, adottata ai sensi dell'art. 191 d.lgs. 152/2006, concernente lo stoccaggio provvisorio di rifiuti speciali non pericolosi nella discarica di Melicuccà, unitamente alla deliberazione della Giunta Regionale della Calabria di modifica del Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti, allo studio ARPACAL e ai decreti regionali di approvazione, integrazione e rettifica dello studio relativo alle aree di salvaguardia della Sorgente Vina. Il ricorso era fondato su plurimi motivi di diritto, non esaminati dal giudice a causa della successiva rinuncia al ricorso.
Norme richiamate
art. 35, comma 2, lett. c) c.p.a.
Il ricorso in esame ... debba essere dichiarato estinto per intervenuta rinuncia
La rinuncia al ricorso determina l'estinzione del giudizio, dichiarata dal giudice con sentenza.
Ordinanza sindacale ex art.191 del D. Lgs 3 aprile 2016 n. 152 e s.m.i.
È la base normativa dell'ordinanza sindacale impugnata, ma il giudice non ne ha esaminato l'applicazione concreta.
Studio ARPACAL per il dimensionamento preliminare e definitivo delle aree di salvaguardia della Sorgente Vina (ai sensi dell'art. 94 del D. Lgs. 152/2006)
È la disposizione richiamata negli atti tecnici e regionali impugnati, senza che il giudice ne abbia valutato la legittimità o l'applicazione.
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso, ritualmente depositata e notificata alle controparti, comporta l'estinzione del giudizio ai sensi dell'art. 35, comma 2, lett. c), c.p.a., senza esame dei motivi di impugnazione e della legittimità degli atti impugnati.
- In caso di estinzione del giudizio per rinuncia, le spese possono essere integralmente compensate tra le parti costituite quando il giudice ravvisi specifici presupposti equitativi, anche in relazione alla richiesta formulata dal ricorrente e alla mancata opposizione risultante dal provvedimento.
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