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Cassazione Penale, Ordinanza n. 24028/2025 del 27/06/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. La decisione di merito resta quindi ferma, non essendo stata accolta la censura sul mancato riconoscimento della attenuante della lieve entità del fatto.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorso è stato proposto nell'interesse di un imputato avverso la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la condanna per rapina. L'unico motivo deduceva vizi motivazionali, lamentando il mancato riconoscimento della rapina di lieve entità. La Corte di cassazione ha ritenuto il motivo privo di specificità ai sensi dell'art. 581 c.p.p., osservando che in sede di legittimità non è censurabile il silenzio della sentenza su una deduzione quando questa risulti comunque disattesa dalla motivazione complessiva e manchi una puntuale indicazione della decisività dei rilievi proposti. Ha inoltre rilevato che i giudici di merito avevano escluso la lieve entità valorizzando negativamente l'entità del danno, il non esiguo valore dei beni sottratti e le lesioni personali riportate dalla persona offesa, elementi incompatibili con un pregiudizio lievissimo.

Norme richiamate

  • art. 581 c.p.p.

    Il motivo di ricorso deve essere specifico; la mancanza di specificità comporta l'inammissibilità del ricorso.

  • art. 311 cod. pen.

    È richiamata come attenuante della lieve entità del fatto, ritenuta applicabile anche alla rapina a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 86 del 2024.

  • art. 62, primo comma, n. 4 cod. pen.

    È l'attenuante espressamente esaminata e negata dai giudici di merito, anche in ragione dell'entità del danno e degli effetti lesivi prodotti.

  • sentenza Corte costituzionale n. 86 del 2024

    Viene richiamata per affermare l'applicabilità della disciplina della lieve entità anche al delitto di rapina.

Massime di principio

  • In sede di legittimità il motivo di ricorso deve essere autosufficiente e specifico: la mera doglianza generica sul mancato esame di una deduzione non basta a superare una motivazione che, letta complessivamente, abbia già implicitamente o esplicitamente disatteso la tesi difensiva.
  • L'attenuante della lieve entità del fatto richiede una valutazione complessiva della condotta e non può essere riconosciuta quando la lieve entità difetti con riguardo all'evento, alle modalità dell'azione, ai mezzi impiegati, alla natura e specie del fatto, al danno o al pericolo cagionato e al valore dei beni coinvolti.
  • Nel valutare la lieve entità in una rapina, assumono rilievo ostativo anche la presenza di lesioni personali alla persona offesa, il non modesto valore dei beni sottratti e l'entità complessiva del pregiudizio fisico e morale arrecato.
  • Quando il giudice di merito abbia già escluso una attenuante valorizzando elementi di fatto incompatibili con la tesi difensiva, la relativa censura è inammissibile se il ricorrente non indica specificamente perché quei rilievi sarebbero decisivi e logicamente incompatibili con la decisione adottata.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniRapinaCircostanze del reato
RamiProcesso penaleDelitti contro il patrimonioParte generale
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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