Cassazione Penale, Ordinanza n. 17980/2026 del 19/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione dichiara inammissibile il ricorso. Ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, ritenendo l'impugnazione irrituale e connotata da profili di colpa. Rimane fermo il rigetto, in sede esecutiva, della richiesta di riconoscimento della continuazione ex art. 671 c.p.p.
Esito
Favorevole al resistente (giudice)
La controversia
Un condannato ricorre per cassazione contro l'ordinanza del Tribunale di Cremona, in funzione di giudice dell'esecuzione, che aveva respinto la richiesta di riconoscimento della continuazione ex art. 671 c.p.p. tra reati definiti con sentenze separate. Con l'unico motivo deduceva che il giudice dell'esecuzione avrebbe disatteso la giurisprudenza di legittimità sui criteri dell'unicità del disegno criminoso, sostenendo che essa fosse desumibile dalla sostanziale omogeneità delle condotte e dalla loro vicinanza temporale; lamentava inoltre che non fosse stata spiegata la ragione del mancato riconoscimento della continuazione "per gruppi". La Corte rileva che il giudice di merito aveva invece valutato in modo adeguato gli indici rilevanti, evidenziando in particolare la distanza temporale tra i reati, commessi nell'arco 2017-2019, e l'incompatibilità di tale scansione con un programma criminoso unico e antecedente; analoga motivazione viene ritenuta corretta anche rispetto alla richiesta subordinata per gruppi di sentenze, compreso l'episodio del 29 settembre 2018 ritenuto isolato e di causale estemporanea.
Norme richiamate
Norma che consente al giudice dell'esecuzione di riconoscere la continuazione tra reati già separatamente giudicati; la sua applicazione richiede una rigorosa verifica dell'unicità del disegno criminoso.
Richiamato implicitamente come quadro sostanziale della continuazione, quale vincolo fondato su un'unica deliberazione criminosa.
Corte cost. n. 186 del 2000
Richiamata per il principio della condanna alla sanzione pecuniaria in Cassa delle ammende in caso di ricorso inammissibile per colpa dell'impugnante.
Massime di principio
- Il riconoscimento della continuazione, anche in sede di esecuzione, presuppone una verifica rigorosa e approfondita della programmabilità originaria dei reati successivi, almeno nelle loro linee essenziali, già al momento della commissione del primo fatto.
- L'omogeneità delle violazioni, la contiguità spazio-temporale e l'identità del bene giuridico protetto sono soltanto indici sintomatici e non bastano, da soli, a dimostrare l'unicità del disegno criminoso.
- Quando i reati sono commessi a distanza di tempo rilevante, può operare una presunzione di assenza di programmazione specifica dei fatti successivi, salvo prova contraria, con conseguente esclusione della continuazione.
- La valutazione sull'unicità del disegno criminoso è rimessa al giudice di merito e non è sindacabile in cassazione se sorretta da motivazione congrua, logica e priva di travisamenti.
- Nel valutare una richiesta di continuazione in esecuzione, il giudice deve confrontarsi anche con gli apprezzamenti già compiuti in sede cognitiva e motivare specificamente l'eventuale discostamento, soprattutto se la domanda riguarda gruppi di reati collocati in prossimità temporale.
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