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Cassazione Penale, Ordinanza n. 33568/2025 del 10/10/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorso è proposto nell'interesse dell'imputato avverso la sentenza della Corte d'appello che lo aveva condannato per ricettazione. Si lamenta, in sintesi, il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e la eccessiva severità del trattamento sanzionatorio. Quanto al primo profilo, si deduce vizio di motivazione per l'omessa applicazione delle attenuanti ex art. 62-bis c.p.; quanto al secondo, si contesta la dosimetria della pena chiedendo una diversa valutazione della congruità sanzionatoria.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto manifestamente infondata la censura sulle attenuanti generiche, perché la Corte di appello aveva motivato richiamando le precedenti condanne dell'imputato e l'assenza di condotte riparatorie in favore della persona offesa. Ha poi escluso che fosse deducibile in cassazione una mera contestazione della misura della pena, trattandosi di valutazione rimessa al potere discrezionale del giudice di merito entro i criteri degli artt. 132 e 133 c.p., e non emergendo arbitrarietà o illogicità nella motivazione, che aveva valorizzato le concrete modalità della condotta e il valore economico non trascurabile del bene oggetto di ricettazione. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 62-bis c.p.

    Le attenuanti generiche possono essere negate con motivazione che valorizzi precedenti penali e assenza di condotte riparatorie; la censura è infondata se la motivazione del giudice di merito è puntuale e non apparente.

  • art. 132 c.p.

    La determinazione della pena rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, da esercitare secondo i criteri legali di commisurazione.

  • art. 133 c.p.

    La graduazione della pena deve fondarsi sulle concrete modalità del fatto e sulle circostanze del caso, senza che in cassazione possa chiedersi una nuova valutazione di merito in assenza di arbitrarietà o illogicità.

  • c.p.p.

    Il ricorso è stato dichiarato inammissibile con le conseguenze economiche previste per l'inammissibilità, incluse le spese processuali e la somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • La mancata concessione delle attenuanti generiche è insindacabile in cassazione quando la sentenza di merito fornisca una motivazione specifica e non apparente, ancorata a elementi concretamente rilevanti come precedenti penali e mancanza di riparazione del danno o della lesione.
  • La censura sulla misura della pena è inammissibile se si risolve in una richiesta di nuova valutazione del merito: la cassazione interviene solo in presenza di arbitrio, mancanza assoluta di motivazione o manifesta illogicità.
  • Nel giudizio di dosimetria, il giudice può valorizzare le concrete modalità della condotta e l'entità economica dell'oggetto del reato, purché la motivazione risulti coerente con i criteri legali di cui agli artt. 132 e 133 c.p.
  • Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, il ricorrente è condannato alle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniRicettazione
RamiProcesso penaleDelitti contro il patrimonio
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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