Cassazione Penale, Ordinanza n. 33553/2025 del 10/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Nel procedimento definito con rito de plano ex art. 599-bis c.p.p., la Corte di appello aveva applicato all'imputato la pena concordata tra le parti. L'imputato ha ricorso per cassazione deducendo violazione di legge e vizio di motivazione, sostenendo che il giudice di appello avesse trascurato l'inciso "pena sospesa" contenuto nell'istanza di concordato. La censura mirava, in sostanza, a ottenere il riconoscimento della sospensione condizionale della pena, assumendo una difformità tra l'accordo e la decisione. La Corte di cassazione ha però rilevato che dagli atti non emergeva alcun accordo sulla sospensione condizionale: il beneficio non risultava nel consenso del pubblico ministero né nel verbale di udienza, mentre la sola menzione nell'istanza difensiva era ritenuta meramente assertiva e insufficiente a imporne la valutazione officiosa.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che non vi fosse difformità tra il contenuto dell'accordo ex art. 599-bis c.p.p. e la pronuncia del giudice, poiché la sospensione condizionale della pena non era stata oggetto di concordato né di consenso del pubblico ministero. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende, parametrata al grado di colpa nella causazione dell'inammissibilità.
Norme richiamate
art. 599-bis c.p.p.
nel concordato in appello il ricorso per cassazione è ammissibile solo per doglianze che investano la formazione del consenso, il contenuto difforme della decisione rispetto all'accordo o profili di illegalità della pena; non consente di rimettere in discussione motivi rinunciati o meri vizi della determinazione della pena che non si traducano in illegalità della sanzione.
art. 129 c.p.p.
è richiamato per escludere che possano essere dedotte, in sede di ricorso avverso sentenza ex art. 599-bis c.p.p., le doglianze sulla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento quando esse si collocano fuori dai limiti dell'impugnazione ammissibile nel concordato.
Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, Mariniello, Rv. 276102
viene richiamato come precedente secondo cui sono ammissibili solo le censure sulla formazione della volontà di aderire al concordato, sul consenso del pubblico ministero e sulla difformità tra accordo e pronuncia, mentre sono inammissibili le doglianze rinunciate o non trasfuse in illegalità della pena.
art. 599 bis cod. pen.
è menzionato nel ricorso/testo, ma la sentenza fa applicazione dell'art. 599-bis c.p.p.; dal contesto emerge che si tratta di un richiamo meramente materiale o refuso, non decisivo ai fini della motivazione.
art. 599-bis c.p.p.
il procedimento è stato trattato con rito de plano, coerente con la definizione camerale della sentenza di concordato in appello.
Massime di principio
- Nel concordato in appello, il controllo di legittimità è limitato ai profili relativi alla validità della scelta concordata, al consenso del pubblico ministero e alla corrispondenza tra accordo e decisione del giudice.
- La mera indicazione nell'istanza difensiva di un beneficio non sufficiente a dimostrarne l'inclusione nell'accordo non vincola il giudice, se tale beneficio non risulta dal consenso del pubblico ministero o dal verbale di udienza.
- È inammissibile il ricorso per cassazione che denunci un preteso vizio di motivazione sulla sospensione condizionale della pena quando la doglianza non evidenzi una vera difformità tra patto processuale e sentenza, né un'illegalità della sanzione.
- Nel concordato in appello non possono essere riproposti motivi sostanzialmente rinunciati o censure sulla determinazione della pena che non si traducano in una pena fuori dai limiti legali o diversa da quella prevista dalla legge.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 10 ott 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 33554/2025 del 10/10/2025
- ordinanza_penale · 10 ott 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 33555/2025 del 10/10/2025
- ordinanza_penale · 10 ott 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 33556/2025 del 10/10/2025
- ordinanza_penale · 10 ott 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 33558/2025 del 10/10/2025
- ordinanza_penale · 10 ott 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 33560/2025 del 10/10/2025
- ordinanza_penale · 10 ott 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 33561/2025 del 10/10/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →