Cassazione Penale, Ordinanza n. 33560/2025 del 10/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la condanna per ricettazione. Con il primo motivo lamentava la mancata rimessione in termini per poter chiedere il giudizio abbreviato e ottenere la riduzione di pena di un sesto prevista dalla riforma Cartabia in caso di mancata impugnazione della sentenza di primo grado. Con il secondo motivo contestava il mancato riconoscimento della fattispecie attenuata di ricettazione di cui all'art. 648, comma 4, c.p., sostenendo che il fatto dovesse essere riqualificato in ipotesi di particolare tenuità.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo non specifico, perché sostanzialmente reiterativo di censure già respinte in appello, oltre che manifestamente infondato, richiamando l'orientamento secondo cui non è ammissibile la restituzione nel termine per accedere al giudizio abbreviato dopo lo svolgimento del giudizio ordinario, se ciò comporta la regressione del procedimento a fasi già definite. Ha considerato anche il secondo motivo non consentito in sede di legittimità e comunque manifestamente infondato, osservando che il giudice d'appello aveva motivato correttamente sul diniego dell'ipotesi attenuata: in materia di ricettazione, il valore del bene è parametro rilevante ai fini della particolare tenuità, ma se il valore non è esiguo la tenuità è esclusa; nel caso concreto, il valore dei beni oggetto di ricettazione era ostativo al riconoscimento dell'attenuante. L'imputato è stato inoltre condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
ipotesi attenuata ex art. 648, comma quarto, cod. pen.
La particolare tenuità nella ricettazione richiede una valutazione complessiva del fatto; il valore del bene è elemento concorrente e, se non esiguo, esclude la tenuità. Se invece il valore è lieve, occorre verificare anche i parametri dell'art. 133 c.p.
parametri di apprezzamento della circostanza desumibili all'art. 133 cod. pen.
La valutazione della particolare tenuità deve considerare anche il profilo oggettivo del profitto e quello soggettivo della capacità a delinquere dell'agente.
Non citato espressamente nel testo; non determinabile.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione non sono ammissibili censure meramente reiterative di motivi già dedotti in appello, se non si confrontano in modo effettivo con la motivazione della sentenza impugnata.
- La richiesta di restituzione nel termine per accedere al giudizio abbreviato non può essere utilizzata per far regredire il procedimento a fasi già definite, quando il giudizio si è già svolto con rito ordinario.
- In materia di ricettazione, il valore del bene ricettato è un criterio rilevante per la verifica della particolare tenuità del fatto: se il valore non è esiguo, l'attenuante speciale è esclusa; se è lieve, occorre comunque una valutazione complessiva ex art. 133 c.p.
- Il controllo di legittimità sulla mancata applicazione dell'ipotesi attenuata non può tradursi in una nuova valutazione del merito, se la motivazione di merito è coerente e priva di evidenti illogicità.
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