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Cassazione Penale, Ordinanza n. 33554/2025 del 10/10/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La Corte di appello, decidendo con il rito del concordato in appello ex art. 599-bis c.p.p., ha applicato all'imputato la pena concordata tra le parti. L'imputato ha proposto ricorso per cassazione, tramite il difensore, deducendo un unico motivo: violazione di legge e vizio di motivazione per non avere il giudice di appello indicato le ragioni per cui non aveva applicato l'art. 129 c.p.p., cioè per non avere escluso o motivato l'eventuale presenza di cause di proscioglimento immediatamente rilevabili. La doglianza è stata ritenuta generica e apodittica e, soprattutto, non consentita nel perimetro del ricorso avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis c.p.p.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che, in tema di concordato in appello, sono deducibili in cassazione solo questioni attinenti alla formazione della volontà di aderire al concordato, al consenso del pubblico ministero e alla difformità della decisione rispetto al contenuto concordato; sono invece inammissibili le censure sui motivi rinunciati, sulla mancata valutazione delle cause di proscioglimento ex art. 129 c.p.p. e sui vizi di determinazione della pena che non si traducano in illegalità della sanzione. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende.

Norme richiamate

  • art. 599-bis c.p.p.

    disciplina il concordato in appello; la sentenza resa ai sensi di tale norma è impugnabile in cassazione solo entro limiti molto ristretti, coerenti con la natura consensuale della decisione.

  • art. 129 c.p.p.

    la mancata motivazione sulla sua applicazione non costituisce, di regola, motivo consentito di ricorso avverso la sentenza resa ex art. 599-bis c.p.p., salvo profili diversi non emergenti nel caso concreto.

  • art. 616 c.p.p.

    in caso di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle Ammende, determinata anche in relazione al grado di colpa.

Massime di principio

  • Nel giudizio definito con concordato in appello, il ricorso per cassazione è ammissibile solo per censure inerenti alla formazione del consenso delle parti, al consenso del pubblico ministero e alla corrispondenza tra decisione del giudice e accordo raggiunto.
  • È inammissibile il ricorso che, contro una sentenza ex art. 599-bis c.p.p., deduca la mancata valutazione delle cause di proscioglimento ex art. 129 c.p.p., perché tale doglianza esula dai motivi consentiti nel peculiare sistema del concordato.
  • Sono parimenti inammissibili le contestazioni sulla determinazione della pena quando non si traducano in una pena illegale, cioè fuori dai limiti edittali o diversa da quella prevista dalla legge.
  • Quando il motivo di ricorso è non consentito e formulato in modo generico, la Corte dichiara l'inammissibilità e applica le conseguenze economiche previste dalla legge.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniRiti alternativi
RamiProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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