Cassazione Penale, Ordinanza n. 33556/2025 del 10/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il procedimento trae origine da una sentenza della Corte di appello pronunciata ai sensi dell'art. 599-bis c.p.p., con la quale è stata applicata all'imputato la pena concordata dalle parti nel giudizio di impugnazione. L'imputato ha ricorso per cassazione, a mezzo del difensore, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione perché la Corte territoriale non avrebbe motivato sulla qualificazione giuridica del fatto e sulla ritenuta congruità della pena concordata. La censura, in sostanza, contestava la motivazione della decisione resa in sede di concordato in appello, dopo la rinuncia ai motivi di appello.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che, nel concordato in appello, sono deducibili in cassazione solo questioni sulla formazione della volontà di aderire al concordato, sul consenso del pubblico ministero e sul contenuto difforme della pronuncia del giudice; invece sono inammissibili le doglianze che investono motivi già rinunciati, la mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 c.p.p. e i vizi relativi alla determinazione della pena che non si traducano in illegalità della sanzione. Nel caso concreto, la doglianza riguardava proprio la carenza di motivazione sulla definizione concordata, previa rinuncia ai motivi di appello, e quindi investiva un profilo non consentito. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle Ammende.
Norme richiamate
art. 599-bis c.p.p.
disciplina il concordato in appello; la sentenza resa ai sensi di tale norma è impugnabile in cassazione solo per vizi specifici e non per questioni rinunciate o sulla congruità della pena se non trasmoda in illegalità.
art. 129 c.p.p.
la mancata valutazione delle cause di proscioglimento è indicata come doglianza non deducibile nel ricorso avverso la sentenza resa ex art. 599-bis c.p.p., secondo l'orientamento richiamato.
art. 599-bis cod. proc. pen.
richiamato come base della decisione di appello che applica la pena concordata tra le parti.
Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019, dep. 2020, Rv. 278170 - 01
precedente di legittimità richiamato per affermare i limiti del ricorso per cassazione contro la sentenza emessa in concordato in appello.
Massime di principio
- Avverso la sentenza resa in sede di concordato in appello è ammissibile il ricorso per cassazione solo per censure che attengano alla formazione della volontà di adesione, al consenso del pubblico ministero o alla corrispondenza tra accordo e decisione del giudice.
- Sono inammissibili le doglianze che ripropongono motivi di appello ai quali la parte abbia rinunciato in sede di concordato.
- Nel giudizio ex art. 599-bis c.p.p. non può essere dedotta in cassazione la mancata verifica delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 c.p.p., secondo l'orientamento richiamato dalla Corte.
- I vizi relativi alla determinazione della pena sono scrutinabili solo se la sanzione risulti illegale, cioè fuori dai limiti edittali o diversa da quella prevista dalla legge; altrimenti la doglianza è inammissibile.
Come è indicizzato
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