Cassazione Penale, Ordinanza n. 33558/2025 del 10/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La sentenza di merito impugnata resta quindi ferma, compresa l'affermazione di responsabilità per ricettazione e il trattamento sanzionatorio confermato in appello.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorrente impugnava la sentenza della Corte di appello sostenendo, con il primo motivo, che la motivazione sulla responsabilità fosse illogica nella parte in cui riteneva sussistente il dolo del reato di ricettazione; con il secondo motivo deduceva la discrasia tra una frase della motivazione, secondo cui l'appello sarebbe stato fondato limitatamente al trattamento sanzionatorio, e il dispositivo, assumendo un contrasto rilevante ai fini della validità della decisione. La Corte di cassazione ha ritenuto entrambi i motivi manifestamente infondati: quanto al primo, ha richiamato i limiti del sindacato di legittimità sulla motivazione ex art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p., osservando che la censura non può risolversi in una nuova valutazione del materiale probatorio e che, nel caso concreto, la motivazione d'appello aveva correttamente valorizzato l'omessa indicazione della provenienza della cosa ricevuta quale indice sufficiente del dolo di ricettazione; quanto al secondo, ha qualificato la frase contestata come mero refuso, chiarendo che il resto della motivazione confermava la decisione anche sul trattamento sanzionatorio e che l'eventuale divergenza tra motivazione e dispositivo non determinava nullità, potendo al più essere corretta come errore materiale.
Norme richiamate
art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p.
Il vizio di motivazione deducibile in cassazione è limitato alla verifica dell'esistenza di un apparato argomentativo logicamente coerente, senza possibilità di rivalutare le acquisizioni processuali o la tenuta probatoria nel merito.
artt. 547 e 130 c.p.p.
combinato disposto degli artt.547 e 130
L'eventuale divergenza apparente tra motivazione e dispositivo può essere eliminata tramite la correzione dell'errore materiale, senza che ciò integri di per sé una nullità della sentenza.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità, la censura di illogicità della motivazione è ammissibile solo quando il percorso argomentativo della sentenza si ponga in contrasto con le massime di अनुभवienza o con le altre affermazioni del provvedimento; non è consentita una rivalutazione del merito o delle prove.
- Ai fini dell'accertamento del dolo di ricettazione, l'omessa indicazione della provenienza della cosa ricevuta può costituire, da sola, un indice significativo della consapevolezza dell'origine illecita del bene, se valorizzata in modo logico dalla motivazione.
- Un contrasto solo apparente tra motivazione e dispositivo non comporta automaticamente nullità della sentenza: se il dispositivo esprime chiaramente la decisione e la divergenza deriva da un refuso o da un errore materiale, la correzione può avvenire ex artt. 547 e 130 c.p.p.
- Quando i motivi di ricorso si limitano a contestazioni manifestamente infondate sul piano della logicità della motivazione o su meri errori materiali non decisivi, il ricorso è destinato alla declaratoria di inammissibilità.
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