Cassazione Penale, Ordinanza n. 33555/2025 del 10/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha impugnato la sentenza emessa dal Tribunale ai sensi dell'art. 444 c.p.p. deducendo, con un unico motivo, vizio di motivazione perché la decisione sarebbe carente o apparente nella parte in cui non avrebbe escluso la possibilità di pronunciare sentenza di proscioglimento ai sensi dell'art. 129 c.p.p. In sostanza, il ricorso mirava a contestare la mancata rilevazione di una causa di proscioglimento nonostante la definizione del procedimento con rito di patteggiamento. La censura è stata però formulata in modo generico e apodittico.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che, contro la sentenza pronunciata ai sensi dell'art. 444 c.p.p., le ipotesi di ricorso per cassazione sono tassative ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, c.p.p., e tra esse non rientra il vizio di motivazione relativo alla mancata verifica delle condizioni per il proscioglimento ex art. 129 c.p.p. Ne è seguita la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, per la ravvisata colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Norme richiamate
art. 444 c.p.p.
Indica la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti (patteggiamento), rispetto alla quale operano limiti specifici all'impugnazione.
art. 129 c.p.p.
Richiamato come parametro per la possibile pronuncia di proscioglimento immediato; la Corte afferma che la sua mancata applicazione non è deducibile con ricorso avverso la sentenza di patteggiamento nei termini prospettati.
art. 448, comma 2-bis, c.p.p.
Stabilisce un catalogo tassativo dei motivi di ricorso per cassazione avverso la sentenza di patteggiamento; il difetto di motivazione sulla insussistenza dei presupposti per il proscioglimento ex art. 129 c.p.p. è escluso dal novero.
art. 616 c.p.p.
Fondamento della condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità.
Massime di principio
- Avverso la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti, il ricorso per cassazione è ammesso solo nei casi espressamente previsti dalla legge; non è consentito dedurre vizi non compresi nel catalogo tassativo dell'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.
- Il vizio di motivazione relativo alla mancata declaratoria di proscioglimento ex art. 129 c.p.p. non è deducibile come motivo autonomo di ricorso contro una sentenza di patteggiamento, perché estraneo ai casi tassativi di impugnazione.
- La censura deve essere specifica e non meramente apodittica: la formulazione generica del motivo rafforza la declaratoria di inammissibilità.
- Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso seguono, di regola, la condanna al pagamento delle spese processuali e, in presenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, la sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 10 ott 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 33553/2025 del 10/10/2025
- ordinanza_penale · 10 ott 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 33554/2025 del 10/10/2025
- ordinanza_penale · 10 ott 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 33556/2025 del 10/10/2025
- ordinanza_penale · 10 ott 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 33558/2025 del 10/10/2025
- ordinanza_penale · 10 ott 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 33560/2025 del 10/10/2025
- ordinanza_penale · 10 ott 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 33561/2025 del 10/10/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →