Cassazione Penale, Ordinanza n. 05930/2025 del 13/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Due imputati, ai quali il tribunale aveva applicato la pena concordata ai sensi dell'art. 444 e ss. c.p.p. per il reato di detenzione di sostanza stupefacente a fini di spaccio, hanno proposto un unico motivo di ricorso deducendo violazione di legge. Hanno lamentato che la sentenza non avrebbe indicato le ragioni per escludere la sussistenza delle condizioni per una sentenza di proscioglimento ai sensi dell'art. 129 c.p.p., sostenendo che il giudice avrebbe dovuto verificare anche la finalità della detenzione della droga sequestrata. La Corte rileva però che il motivo non indica alcun concreto elemento fattuale idoneo a imporre una verifica sulle cause di non punibilità e richiama, in fatto, che la decisione impugnata descriveva la fuga alla vista della polizia, il tentativo di disfarsi della droga, il possesso di oltre 26 grammi di cocaina e le ammissioni rese dagli imputati.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi. Ha ritenuto il motivo generico e comunque non consentito, perché non supportato da elementi fattuali specifici e perché volto a sollecitare un controllo estraneo al catalogo dei motivi proponibili contro la sentenza di patteggiamento ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, c.p.p. Conseguentemente ha condannato ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, ravvisando profili di colpa nella determinazione dell'inammissibilità.
Norme richiamate
Richiamato come base della sentenza di applicazione della pena concordata definita dal tribunale.
Evocato come parametro del dovere di immediata declaratoria di proscioglimento; la Corte afferma che la doglianza sulla sua omessa applicazione era priva di specificità.
Indicato come norma che delimita i motivi ammissibili di ricorso contro la sentenza di patteggiamento; le censure formulate sono state ritenute estranee a tale catalogo.
art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990
Norma incriminatrice contestata e posta a base della pena concordata, relativa alla detenzione di stupefacente in ipotesi di lieve entità.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione contro sentenza di applicazione della pena concordata, le doglianze devono rientrare nei motivi espressamente consentiti dalla disciplina speciale; censure diverse sono inammissibili.
- La deduzione dell'omessa applicazione dell'art. 129 c.p.p. richiede l'indicazione di elementi fattuali specifici che rendano concreta e immediata la possibile evidenza di una causa di non punibilità; una contestazione generica non è sufficiente.
- Il controllo sulla possibile definizione proscioglitoria ex art. 129 c.p.p. non può essere sollecitato in modo astratto, ma deve poggiare su dati di fatto già emergenti dagli atti e idonei a imporre la verifica immediata.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile per colpa del ricorrente, segue la condanna al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.
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