Cassazione Civile, Ordinanza n. 05410/2023 del 21/02/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (creditore)
La controversia
Nel corso di una procedura di espropriazione immobiliare promossa nei confronti della debitrice, questa proponeva opposizione agli atti esecutivi contro l'ordinanza del giudice dell'esecuzione che aveva rigettato l'istanza di estinzione della procedura e contro il decreto di aggiudicazione dell'immobile a terzo aggiudicatario. In primo grado l'opposizione veniva rigettata, con condanna alle spese e, inoltre, con condanna della parte opponente al pagamento di una somma per responsabilità processuale aggravata. La ricorrente per cassazione articolava quattro motivi: denunciava la nullità della decisione per omessa considerazione di istanze e precisazioni svolte oralmente in udienza e non riportate a verbale; censurava l'esclusione della nullità del decreto di aggiudicazione per omessa comunicazione dell'ordinanza che disponeva la vendita e delle date degli incanti; lamentava omessa motivazione sulla mancata ammissione di mezzi istruttori; impugnava infine la regolazione delle spese e la condanna ex art. 96 c.p.c., assumendo che la domanda dovesse essere accolta e che la condanna fosse frutto di abuso del processo da parte del giudice.
La decisione
La Corte di cassazione non ha esaminato nel merito i quattro motivi, perché ha rilevato l'improcedibilità del ricorso ai sensi dell'art. 369, secondo comma, n. 4, c.p.c.: la ricorrente, pur richiamando nel ricorso atti e documenti del giudizio di merito a sostegno delle censure, non li aveva effettivamente prodotti nel fascicolo di legittimità, né aveva indicato di fare affidamento sulla loro presenza nel fascicolo d'ufficio trasmesso. Di conseguenza la Corte non era posta in grado di esaminare gli atti su cui il ricorso si fondava. Non sono state liquidate spese in cassazione, poiché le intimate non hanno svolto difese. È stato inoltre dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
Norme richiamate
art. 369, secondo comma, n. 4, c.p.c.
gli atti processuali ed in particolare i documenti sui quali il ricorso si fonda
Il ricorrente in cassazione ha l'onere di produrre, a pena di improcedibilità, gli atti e i documenti posti a fondamento del ricorso; per gli atti e documenti contenuti nel fascicolo di parte, l'onere può essere assolto anche mediante produzione del fascicolo che li contiene.
È richiamato dalla ricorrente in relazione alla condanna per responsabilità processuale aggravata, ma la Corte non esamina nel merito la censura per improcedibilità del ricorso.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
In caso di improcedibilità del ricorso, la Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, la parte ricorrente deve depositare, a pena di improcedibilità, gli atti processuali e i documenti sui quali il ricorso si fonda, salvo che tali atti risultino già nel fascicolo d'ufficio ritualmente trasmesso o siano comunque prodotti in modo idoneo.
- La produzione del solo richiamo in ricorso agli atti del giudizio di merito non basta: occorre che il fascicolo o i documenti siano effettivamente allegati, così da consentire alla Corte l'esame delle censure.
- Quando il ricorso è dichiarato improcedibile, la Corte non esamina i motivi di merito e può dare atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato previsto dalla normativa speciale.
- Le censure che presuppongono l'esame di atti e documenti non prodotti non possono essere scrutinare nel merito, poiché difetta il supporto documentale necessario al controllo di legittimità.
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