Cassazione Penale, Ordinanza n. 29259/2026 del 03/08/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Due imputati ricorrono per cassazione contro la sentenza della corte d'appello che, per uno di essi, ha definito il giudizio con sentenza emessa ai sensi dell'art. 599-bis c.p.p. e lo ha condannato alla pena di anni 5 di reclusione ed euro 18.000 di multa, e, per l'altro, ha confermato la sentenza di primo grado condannandolo alla pena di anni 4, mesi 6 e giorni 20 di reclusione ed euro 13.400 di multa. Entrambi erano stati ritenuti responsabili del reato di detenzione e vendita di cocaina in plurime condotte. Con un unico atto di ricorso vengono dedotti due motivi: il primo, nell'interesse dell'imputato non destinatario del concordato, denuncia violazione di legge e vizio di motivazione per il mancato riconoscimento della fattispecie lieve di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990; il secondo, nell'interesse dell'imputato che aveva aderito al concordato in appello, denuncia violazione di legge e vizio di motivazione sulla determinazione della pena. La censura sulla lieve entità è stata proposta sostenendo un ruolo meramente secondario ed esecutivo dell'imputato, ma la corte territoriale aveva valorizzato una pluralità di elementi ostativi: pluralità di detenzioni e cessioni per oltre cinque mesi, disponibilità di circa 100 grammi di cocaina, numero e varietà degli acquirenti, mezzi impiegati e guadagni conseguiti, oltre alla mancanza di riscontri sul ruolo secondario del prevenuto e alla contraddizione con conversazioni captate e dichiarazioni dei correi. La doglianza sulla pena concordata è stata ritenuta generica e comunque non attinente a profili di illegalità della sanzione.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato entrambi i ricorsi inammissibili. Ha ritenuto manifestamente infondato il primo motivo, osservando che la motivazione della corte d'appello escludeva in modo puntuale la lieve entità ex art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990 sulla base di elementi oggettivi e soggettivi specifici. Ha dichiarato inammissibile il secondo motivo perché proposto avverso una sentenza di concordato in appello su profili non consentiti: nel giudizio ex art. 599-bis c.p.p. sono deducibili solo vizi relativi alla formazione del consenso, al consenso del procuratore generale e alla difformità tra richiesta concordata e decisione del giudice, mentre non sono censurabili i motivi rinunciati né la mera quantificazione della pena, salvo il caso di illegalità della pena, qui non allegata. Conseguentemente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., i ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria di euro 3.000 ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309 del 1990
norma incriminatrice base per la detenzione e cessione di cocaina contestata agli imputati
art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990
fattispecie di lieve entità invocata dalla difesa e negata per la pluralità e consistenza delle condotte, dei quantitativi e del contesto di spaccio
nel concordato in appello sono censurabili solo vizi attinenti alla formazione del consenso, al consenso del procuratore generale e alla difformità della decisione rispetto all'accordo; non è consentito contestare liberamente la pena concordata se non per illegalità
richiamato come forma per la richiesta di concordato in appello
richiamato nel passaggio che esclude la deducibilità in cassazione della mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento nei motivi rinunciati
a seguito dell'inammissibilità del ricorso, comporta la condanna alle spese processuali e alla sanzione pecuniaria
Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000
richiamata per escludere che vi sia assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, così da giustificare la sanzione pecuniaria
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità, la richiesta di riqualificazione del fatto in termini di lieve entità nello spaccio di stupefacenti deve confrontarsi con una motivazione di merito che valorizzi in modo unitario quantità, durata, pluralità delle cessioni, numero degli acquirenti, modalità operative e vantaggi economici: la presenza di tali indici può escludere la tenue offensività.
- Quando il ricorso investe una sentenza pronunciata ex art. 599-bis c.p.p., sono deducibili soltanto vizi inerenti alla formazione del consenso al concordato, al consenso dell'organo requirente e alla corrispondenza tra accordo e decisione; restano invece preclusi i motivi rinunciati e le doglianze sulla sola misura della pena, salvo che si alleghi una pena illegalmente determinata.
- La pena concordata in appello, una volta recepita nella sentenza, non è unilateralmente modificabile in cassazione per censure meramente motivazionali, se non nei casi in cui la sanzione risulti illegale.
- In presenza di ricorso dichiarato inammissibile senza assenza di colpa, segue la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento della somma equitativamente determinata in favore della Cassa delle ammende.
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