Sentenza del 27/11/2017 n. 473 - Comm. Trib. Reg. per l'Umbria
Obbligazioni tributarie del de cuius - Responsabilità dell'erede - Sussiste
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato un avviso di accertamento relativo a IRPEF e addizionale per l'anno 2010, pari a 70.404 euro oltre interessi, sostenendo di non essere responsabile dei debiti fiscali del padre defunto. Aveva dichiarato di aver accettato l'eredità con beneficio d'inventario, ma non aveva provveduto alla redazione dell'inventario e affermava di non aver ricevuto beni o diritti patrimoniali, poiché il testamento attribuiva al coniuge del de cuius un usufrutto generale e vitalizio. L'Agenzia delle Entrate ha sostenuto che, in assenza dell'inventario, la ricorrente dovesse essere considerata erede pura e semplice, con piena responsabilità per i debiti tributari del de cuius.
La decisione
La Commissione Tributaria Regionale dell'Umbria ha respinto l'appello e confermato la decisione di primo grado. Ha stabilito che l'accettazione con beneficio d'inventario è una fattispecie a formazione progressiva, che richiede sia la dichiarazione di accettazione sia la tempestiva redazione dell'inventario. In mancanza dell'inventario, il beneficio non si perfeziona e l'accettante è considerato erede puro e semplice. La ricorrente deve quindi rispondere delle obbligazioni tributarie del de cuius indipendentemente dall'esistenza di un attivo ereditario. È stata inoltre condannata al pagamento di 1.000 euro di spese di lite, oltre accessori di legge.
Norme richiamate
Art. 65 del D.P.R. n. 600/1973
Le obbligazioni tributarie il cui presupposto si è verificato prima della morte del contribuente si trasferiscono agli eredi secondo le regole successorie applicabili.
L'accettazione con beneficio d'inventario richiede, per produrre la limitazione della responsabilità dell'erede entro il valore dei beni ereditari, sia la dichiarazione di accettazione sia la redazione dell'inventario.
La mancata redazione dell'inventario entro i termini previsti comporta la perdita della possibilità di beneficiare della limitazione di responsabilità e determina la considerazione dell'accettante quale erede puro e semplice.
Il beneficio d'inventario limita la responsabilità dell'erede ai debiti ereditari entro il valore dei beni ricevuti, ma tale effetto presuppone il perfezionamento della procedura prevista dalla legge.
Artt. 2581 e 2589 del codice civile; artt. 107 e 115 della legge n. 633/1941
I diritti patrimoniali d'autore sono trasmissibili mortis causa e rientrano quindi nell'asse ereditario, anche se gravati da usufrutto a favore di altro soggetto.
Massime di principio
- La sola dichiarazione di accettazione con beneficio d'inventario non è sufficiente: l'inventario deve essere redatto nei termini e secondo le forme previste, altrimenti l'erede è considerato puro e semplice.
- L'erede puro e semplice risponde dei debiti tributari del de cuius anche quando non abbia materialmente ricevuto beni o quando l'asse ereditario risulti privo di attivo.
- L'esistenza di un usufrutto generale a favore di un altro erede o legatario non esclude la qualità di erede né la responsabilità per i debiti ereditari; la nuda proprietà e i diritti patrimoniali trasmissibili fanno comunque parte dell'eredità.
- Chi intende far valere la responsabilità limitata derivante dal beneficio d'inventario deve dimostrare sia l'accettazione sia la tempestiva redazione dell'inventario.
- Nel contenzioso tributario il giudice può accertare incidentalmente la qualità di erede e l'efficacia del beneficio d'inventario per determinare la responsabilità fiscale, senza decidere con efficacia di giudicato sulle questioni successorie.
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