Sentenza del 27/11/2017 n. 278 - Comm. Trib. Prov. Alessandria
Sottoscrizione dell'Avviso di accertamento - Validità
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa contestazione relativa al potere di firma è stata ritenuta infondata. L'avviso di accertamento è stato considerato validamente sottoscritto, poiché il funzionario apparteneva alla Terza Area funzionale ed era stato autorizzato dal direttore provinciale mediante delega di firma. Ne consegue il rigetto della censura del contribuente e la conferma della validità dell'atto sotto questo profilo.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha contestato il potere di firma del soggetto che aveva sottoscritto l'avviso di accertamento, sostenendo presumibilmente che il firmatario non fosse legittimato a sottoscrivere l'atto. La contestazione è stata esaminata alla luce dell'art. 42 del DPR n. 600/1973 e della disciplina del pubblico impiego, secondo cui la sottoscrizione effettuata dal delegato per conto del direttore costituisce delega di firma. Il sottoscrittore apparteneva inoltre alla Terza Area funzionale del CCNL Comparto Ministeri, equiparata alla ex carriera direttiva, e aveva agito sulla base di una delega conferita dal direttore provinciale.
Norme richiamate
Art. 42 del DPR n. 600/1973
La sottoscrizione dell'avviso di accertamento deve essere effettuata dal capo dell'ufficio o da altro impiegato della carriera direttiva da lui delegato.
La norma consente la sottoscrizione dell'avviso da parte di un funzionario delegato. La delega di firma permette al delegato di sottoscrivere l'atto per il direttore, senza trasferire necessariamente la titolarità del potere amministrativo.
CCNL Comparto Ministeri – Terza Area funzionale
La Terza Area funzionale è stata ritenuta equiparabile alla precedente carriera direttiva; pertanto, il funzionario appartenente a tale area può essere destinatario di una delega di firma per la sottoscrizione dell'avviso di accertamento.
Massime di principio
- La validità della sottoscrizione di un avviso di accertamento non richiede necessariamente la firma personale del direttore dell'ufficio, purché l'atto sia sottoscritto da un funzionario legittimato e formalmente delegato.
- La delega di firma deve distinguersi dalla delega di potere: nel primo caso il delegato firma l'atto per conto del titolare, mentre la responsabilità e la titolarità del potere restano in capo al direttore.
- L'appartenenza del firmatario a una qualifica funzionale idonea, come la Terza Area del Comparto Ministeri, può soddisfare il requisito soggettivo previsto dall'art. 42 del DPR n. 600/1973.
- Una contestazione basata soltanto sul fatto che l'avviso non sia stato firmato personalmente dal direttore è normalmente insufficiente se l'Amministrazione dimostra l'esistenza della delega e la qualifica del sottoscrittore.
- In casi analoghi occorre verificare concretamente la presenza, la validità e l'ambito della delega, nonché la qualifica del firmatario e la riferibilità della firma al direttore competente.
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