Sentenza del 27/11/2017 n. 298 - Comm. Trib. Prov. Como
Imu - Accertamento - Valore dell'unità immobiliare enunciato e non motivato - Nullità dell'avviso di accertamento per difetto di motivazione.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeL’accertamento IMU è stato dichiarato nullo per difetto di motivazione. La mera indicazione del valore dell’immobile, priva dell’esplicitazione dei criteri e degli elementi utilizzati dall’ente, non consente al contribuente di comprendere e contestare adeguatamente la pretesa tributaria. L’omessa indicazione di eventuali atti precedenti impedisce inoltre di ritenere validamente integrata la motivazione per relationem.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha contestato la validità dell’avviso di accertamento IMU perché l’atto indicava il valore attribuito all’unità immobiliare senza fornire una motivazione concreta e verificabile sulle ragioni della determinazione. Inoltre, l’avviso non richiamava né specificava eventuali precedenti accertamenti o notifiche di atti sui quali si sarebbe potuto fondare.
Norme richiamate
Obbligo generale di motivazione degli atti tributari
L’avviso di accertamento deve indicare in modo comprensibile i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche della pretesa fiscale, così da permettere al contribuente di esercitare pienamente il proprio diritto di difesa.
Motivazione per relationem degli atti tributari
Il richiamo ad altri atti può integrare la motivazione solo se tali atti sono indicati con sufficiente precisione e sono conoscibili o allegati al contribuente. Il semplice riferimento implicito o l’omessa menzione di precedenti accertamenti e notifiche non è sufficiente.
Massime di principio
- Un avviso IMU non può limitarsi a indicare il valore imponibile o la maggiore imposta richiesta: deve spiegare i criteri, i dati e le ragioni concretamente utilizzati per determinarli.
- Il difetto di motivazione sussiste quando il contribuente non è posto in condizione di ricostruire l’iter logico seguito dall’ente e di formulare una difesa specifica.
- Se l’ente fonda l’accertamento su atti precedenti, deve richiamarli in modo puntuale e renderli conoscibili; il richiamo generico o non dichiarato non integra validamente la motivazione.
- In casi analoghi, l’impugnazione può contestare la nullità o l’illegittimità dell’avviso per motivazione apparente, insufficiente o omessa, verificando anche la presenza e la conoscibilità degli eventuali atti richiamati.
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