Sentenza del 27/11/2017 n. 296 - Comm. Trib. Prov. Como
Accertamento - Versamenti in conto corrente non contabilizzati e non tracciabili - Presunzione legale di ricavi - Onere della prova contraria a carico del contribuente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa presunzione legale è stata ritenuta operante e l'onere di fornire la prova contraria è rimasto a carico del contribuente. La prova non può essere generica o basata su condotte illecite; pertanto, l'accertamento è stato confermato, con prevalenza della posizione dell'Amministrazione finanziaria.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'accertamento riguardava versamenti effettuati sul conto corrente e non contabilizzati né adeguatamente tracciati. In base alla presunzione legale applicabile, tali versamenti possono essere considerati ricavi imponibili, salvo che il contribuente dimostri in modo puntuale e rigoroso che sono già stati registrati in contabilità oppure che hanno una diversa natura. Il contribuente non può limitarsi a mere affermazioni e non può invocare come giustificazione un comportamento illecito, quale la movimentazione di contanti effettuata in violazione della normativa antiriciclaggio.
Norme richiamate
Norme fiscali sulla presunzione dei versamenti bancari
I versamenti in conto corrente sono considerati ricavi salvo prova contraria del contribuente.
La movimentazione bancaria costituisce una presunzione legale di ricavi imponibili. Il contribuente deve dimostrare analiticamente che le somme sono state contabilizzate oppure che hanno una diversa origine non reddituale.
Normativa antiriciclaggio
Una condotta di movimentazione del contante effettuata in violazione degli obblighi antiriciclaggio non può essere utilizzata come giustificazione idonea a superare la presunzione fiscale.
Massime di principio
- In presenza di versamenti bancari non coerenti con la contabilità, il contribuente deve fornire una spiegazione documentata, specifica e verificabile per ogni movimento.
- Le mere dichiarazioni del contribuente non sono sufficienti: occorrono scritture contabili, documenti, contratti, ricevute o altri elementi oggettivi che dimostrino l'origine non reddituale delle somme.
- L'onere della prova contraria ricade sul contribuente, il quale deve vincere la presunzione con elementi rigorosi e non con ricostruzioni generiche o postume.
- Non è possibile fondare la prova contraria su operazioni irregolari o illecite, anche se tali operazioni sono addotte per spiegare la provenienza o la destinazione del denaro.
- Per prevenire contestazioni, i versamenti devono essere tempestivamente contabilizzati e accompagnati da una tracciabilità idonea a collegarli alla relativa causale.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 27 nov 2017Sentenza del 27/11/2017 n. 210 - Comm. Trib. Reg. Friuli Venezia Giulia
- Sentenza · 27 nov 2017Sentenza del 27/11/2017 n. 278 - Comm. Trib. Prov. Alessandria
- Sentenza · 27 nov 2017Sentenza del 27/11/2017 n. 279 - Comm. Trib. Prov. Alessandria
- Sentenza · 27 nov 2017Sentenza del 27/11/2017 n. 298 - Comm. Trib. Prov. Como
- Sentenza · 27 nov 2017Sentenza del 27/11/2017 n. 466 - Comm. Trib. Reg. per l'Umbria
- Sentenza · 27 nov 2017Sentenza del 27/11/2017 n. 467 - Comm. Trib. Reg. per l'Umbria
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →