Sentenza del 27/11/2017 n. 466 - Comm. Trib. Reg. per l'Umbria
IVA - Compensazione indebita - Indetraibilità "beni-patrimonio" cioè beni destinati a costituire il patrimonio della società.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ha impugnato l'avviso di accertamento relativo all'anno d'imposta 2010, con cui l'Agenzia delle Entrate aveva rideterminato la percentuale IVA detraibile dal 96% al 79,70%, contestando una minore detrazione pari a euro 20.325,00. La ricorrente ha dedotto, tra l'altro, l'assenza di contraddittorio preventivo, la mancata notifica del processo verbale di constatazione, l'assenza o mancata allegazione della delega di firma, l'illegittimità del recupero dell'IVA compensata e l'errata determinazione del pro-rata. In particolare, ha sostenuto che gli immobili interessati fossero beni-merce destinati alla vendita e che le relative operazioni dovessero essere considerate nel calcolo della percentuale di detrazione.
La decisione
La Commissione Tributaria Regionale ha respinto integralmente l'appello e confermato la sentenza di primo grado. Ha ritenuto rispettato il contraddittorio, poiché l'Ufficio aveva contestato alla società le incongruenze riscontrate e le aveva concesso un termine per presentare osservazioni. Ha escluso l'applicabilità del termine dilatorio di sessanta giorni previsto dall'art. 12, comma 7, dello Statuto del contribuente, trattandosi di una verifica a tavolino e non di accessi, ispezioni o verifiche presso il contribuente. Ha inoltre ritenuto provata la delega di firma, infondate le censure sulla compensazione e non controversa la questione relativa all'art. 10, comma 1, n. 8-bis, del d.P.R. n. 633 del 1972. Quanto agli immobili, li ha qualificati come beni-patrimonio ammortizzabili, e non come beni-merce, poiché non erano stati venduti ed erano stati locati già nel 2010. Il relativo acconto di euro 150.000,00 riguardava quindi cessioni di beni ammortizzabili, escluse dal calcolo del pro-rata ai sensi dell'art. 19-bis, comma 2, del d.P.R. n. 633 del 1972. La società è stata condannata al pagamento di euro 3.000,00 per le spese di giudizio.
Norme richiamate
Art. 54, comma 4, d.P.R. n. 633 del 1972
Consente la rettifica della detrazione IVA quando l'Amministrazione rileva una determinazione non corretta dell'imposta o della percentuale di detraibilità.
Art. 19-bis, comma 2, d.P.R. n. 633 del 1972
Le cessioni di beni ammortizzabili non sono considerate nel calcolo della percentuale del pro-rata di detrazione IVA. La norma è stata applicata agli immobili qualificati come beni-patrimonio.
Art. 12, comma 7, legge n. 212 del 2000
Il termine dilatorio di sessanta giorni opera per gli accertamenti preceduti da accessi, ispezioni o verifiche fiscali con rilascio del processo verbale di chiusura, ma non necessariamente per le verifiche documentali svolte a tavolino.
Art. 42 d.P.R. n. 600 del 1973
In caso di contestazione della legittimazione del sottoscrittore dell'avviso, spetta all'Amministrazione dimostrare l'esistenza della delega e i requisiti del funzionario; la delega non deve necessariamente essere allegata all'avviso.
Art. 30 legge n. 724 del 1994
Disciplina gli effetti fiscali delle società non operative, inclusi i limiti al rimborso o alla compensazione del credito IVA. Nel caso concreto la censura non è stata accolta anche perché non risultava adeguatamente dimostrata la contestazione relativa alla società di comodo.
Art. 183 direttiva 2006/112/CE
La disposizione europea sul riporto o rimborso dell'eccedenza IVA non è stata ritenuta fondamento di un diritto incondizionato alla compensazione, né idonea a disapplicare automaticamente la disciplina nazionale sulle società non operative.
Art. 51 d.P.R. n. 633 del 1972
Riguarda i poteri istruttori dell'Amministrazione finanziaria. La fase di richiesta e acquisizione della documentazione è stata distinta dal vero e proprio contraddittorio, realizzato con la contestazione delle incongruenze e la possibilità di presentare osservazioni.
Art. 10, comma 1, n. 8-bis, d.P.R. n. 633 del 1972
La questione relativa al trattamento IVA delle cessioni immobiliari non è stata esaminata nel merito, perché ritenuta estranea all'oggetto dell'atto impositivo impugnato.
Principio contabile OIC n. 16
È stato richiamato dalla società per sostenere la riclassificazione degli immobili tra le immobilizzazioni materiali, ma la qualificazione fiscale è stata desunta soprattutto dalla concreta destinazione dei beni, dalla mancata vendita e dalla locazione.
Massime di principio
- La qualificazione di un immobile come bene-merce o bene-patrimonio non dipende soltanto dalla classificazione contabile o dall'intenzione originaria di venderlo, ma anche dalla sua concreta destinazione e dal comportamento effettivamente tenuto. La locazione e la mancata vendita possono dimostrare una destinazione patrimoniale.
- Quando un'operazione riguarda beni ammortizzabili, le relative cessioni devono essere escluse dal calcolo del pro-rata IVA ai sensi dell'art. 19-bis, comma 2, purché la qualificazione del bene sia coerente con la sua effettiva natura e destinazione.
- Nelle verifiche a tavolino non è automaticamente applicabile il termine di sessanta giorni previsto dall'art. 12, comma 7, della legge n. 212 del 2000, che riguarda principalmente le verifiche effettuate mediante accessi, ispezioni o verifiche presso il contribuente.
- Per i tributi armonizzati, il contraddittorio deve essere effettivo e il contribuente deve avere la possibilità di conoscere i rilievi e presentare osservazioni. Tuttavia, la sua violazione può determinare l'invalidità dell'atto solo se il contribuente indica concretamente quali difese utili avrebbe potuto svolgere.
- La delega di firma del funzionario dell'Amministrazione finanziaria deve essere provata quando viene contestata, ma non è necessariamente indispensabile che sia allegata all'avviso di accertamento.
- Una censura tributaria deve riguardare specificamente il contenuto dell'atto impugnato: il giudice non è tenuto a pronunciarsi su questioni che non risultino effettivamente oggetto della contestazione amministrativa.
- La mera classificazione contabile di un bene tra le rimanenze non è decisiva se la concreta gestione dimostra che il bene è destinato a costituire il patrimonio dell'impresa.
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