Sentenza del 27/11/2017 n. 279 - Comm. Trib. Prov. Alessandria
Cartella di pagamento Iva, Imposta di Registro, Irap, Tarsu -Tia - Pignoramento presso terzi - Carenza della giurisdizione tributaria - Sussiste
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeÈ stata dichiarata la carenza di giurisdizione del giudice tributario. Gli atti e le questioni relativi alla fase di pignoramento presso terzi devono essere esaminati nell'ambito della giurisdizione ordinaria, secondo le regole proprie dell'esecuzione forzata.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguardava una cartella di pagamento relativa a IVA, imposta di registro, IRAP e TARSU/TIA, nell'ambito di un pignoramento presso terzi. Il giudice ha rilevato che l'atto impositivo era già stato emesso e che la questione concerneva la successiva fase esecutiva e pignoratizia. Trattandosi di attività esecutiva, la controversia non rientra nella giurisdizione tributaria, ma deve essere trattata dagli uffici e dal giudice dell'autorità giudiziaria ordinaria competenti per l'esecuzione.
Norme richiamate
Art. 57 del D.P.R. n. 602/1973
La norma disciplina le opposizioni nell'ambito della procedura di espropriazione forzata tributaria.
La fase esecutiva della riscossione, compreso il pignoramento presso terzi, segue le regole della procedura esecutiva e non rientra, per gli aspetti propri dell'esecuzione, nella giurisdizione tributaria.
Art. 2 del D.Lgs. n. 546/1992
La giurisdizione tributaria riguarda le controversie aventi a oggetto i tributi e gli atti impositivi, ma non si estende alle controversie attinenti alla concreta esecuzione forzata successiva alla formazione dell'atto.
Massime di principio
- Occorre distinguere tra contestazione del tributo o della cartella, che normalmente rientra nella giurisdizione tributaria, e contestazione degli atti esecutivi successivi, come il pignoramento presso terzi, che normalmente rientra nella giurisdizione ordinaria.
- Quando l'atto impositivo è già stato emesso e la controversia riguarda esclusivamente le modalità della riscossione coattiva, il ricorso davanti al giudice tributario può essere dichiarato inammissibile o improponibile per difetto di giurisdizione.
- Per contestare un pignoramento presso terzi occorre generalmente rivolgersi al giudice ordinario competente per l'esecuzione, verificando il tipo di vizio dedotto e i termini applicabili.
- Se invece si contesta direttamente l'esistenza del debito tributario, la validità della cartella o la notifica dell'atto impositivo, la controversia può rientrare nella giurisdizione tributaria, salvo le specifiche eccezioni previste dalla legge.
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