Cassazione Penale, Ordinanza n. 05561/2025 del 11/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro 3.000 alla Cassa delle ammende, non ravvisando ragioni di esonero. La decisione di merito impugnata resta pertanto ferma.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la condanna, deducendo il mancato riconoscimento del vizio parziale di mente e il diniego delle attenuanti generiche. La Corte di cassazione rileva che tali censure miravano in realtà a ottenere una diversa valutazione del materiale probatorio e una lettura alternativa delle risultanze di merito, attività preclusa in sede di legittimità. Inoltre, i motivi risultavano sostanzialmente ripetitivi di questioni già esaminate e respinte dal giudice di appello con argomentazione ritenuta corretta: la documentazione difensiva richiamava un episodio acuto isolato, risalente a circa sei mesi prima dei fatti, senza dimostrare un nesso specifico con il reato né l'incidenza sullo stato mentale al momento del fatto; quanto alle attenuanti generiche, la Corte territoriale aveva valorizzato la pericolosità della condotta e i precedenti dell'imputato.
Norme richiamate
Le attenuanti generiche possono essere negate in presenza di elementi negativi quali la pericolosità della condotta e l'incidenza di precedenti penali non trascurabili.
Il vizio parziale di mente richiede prova dell'incidenza dell'infermità sul momento del fatto; documentazione sanitaria generica o riferita a un episodio isolato e lontano nel tempo non è sufficiente se non dimostra uno specifico nesso con il reato contestato.
In sede di legittimità non è consentita una rivalutazione del merito o una lettura alternativa delle prove, se la decisione impugnata è sorretta da motivazione giuridicamente corretta.
L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna al pagamento delle spese processuali e, salvo assenza di colpa nella proposizione del ricorso, della somma in favore della Cassa delle ammende.
Corte cost. n. 186 del 2000
Il richiamo è usato per giustificare la condanna alla somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso, in assenza di ragioni di esonero.
Massime di principio
- Il vizio parziale di mente non può essere riconosciuto sulla base di documentazione sanitaria che attesti un episodio patologico isolato e risalente, se non è dimostrato un collegamento concreto tra tale quadro e la condotta contestata, nonché la sua incidenza sullo stato mentale al momento del fatto.
- Il diniego delle attenuanti generiche è legittimamente motivato quando il giudice valorizzi elementi ostativi quali la pericolosità della condotta e i precedenti penali dell'imputato.
- In sede di legittimità è inammissibile la censura che, sotto l'apparente deduzione di vizi di motivazione o di diritto, richieda una nuova valutazione del compendio probatorio o una diversa ricostruzione del fatto.
- La riproposizione di motivi già specificamente esaminati e disattesi dal giudice di merito, senza confrontarsi in modo effettivo con la motivazione della sentenza impugnata, espone il ricorso alla declaratoria di inammissibilità.
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