Cassazione Civile, Ordinanza n. 24262/2026 del 30/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (fornitore)
La controversia
La controversia nasce dalla richiesta di rimborso, proposta in via monitoria da una società che aveva corrisposto a Enel Energia somme versate a titolo di rivalsa dell’addizionale provinciale sull’energia elettrica per l’anno 2011. La parte attrice sosteneva che l’imposta fosse stata indebitamente percepita perché la disciplina interna sarebbe stata incompatibile con la direttiva 2008/118/CE; otteneva decreto ingiuntivo per euro 216,04 oltre accessori. L’ingiunta proponeva opposizione deducendo, tra l’altro, la conformità della normativa nazionale al diritto eurounitario e l’inapplicabilità diretta della direttiva nei rapporti tra privati. Il giudice di pace rigettava l’opposizione, ma il Tribunale di Roma in appello revocava il decreto ingiuntivo e condannava la società opposta alla restituzione delle somme. In cassazione, la ricorrente denunciava violazione della l. 27.01.1989, del d.lgs. 26/2007 e dell’art. 136 Cost. in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., sostenendo che la sentenza impugnata avesse applicato norme già caducate dalla successiva sentenza della Corte costituzionale n. 43 del 15 aprile 2025. La controricorrente eccepiva l’inammissibilità del ricorso, ma la Corte ha ritenuto che il motivo, pur sinteticamente e con rubrica impropria, fosse comprensibile quanto alla domanda di ripetizione d’indebito ex art. 2033 c.c. e alla dedotta applicazione di disposizioni poi dichiarate illegittime.
La decisione
La Corte ha respinto le eccezioni di inammissibilità e ha ritenuto fondato l’unico motivo di ricorso. Ha valorizzato il proprio orientamento già formato su vicenda sovrapponibile, successiva alla declaratoria di illegittimità costituzionale della norma di riferimento, richiamando integralmente la motivazione di precedenti pronunce che avevano affermato la fondatezza fin dall’origine della domanda di rimborso, la legittimazione dell’azione e l’irrilevanza del rapporto tra fornitrice dell’energia e amministrazione finanziaria nel rapporto contrattuale con l’utente. Conseguentemente ha cassato la sentenza impugnata con rinvio al Tribunale di Roma, in diversa composizione, per nuovo esame e per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
La domanda azionata è stata qualificata come azione di ripetizione di indebito per somme corrisposte senza valido titolo.
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
Il motivo è stato ricondotto al vizio di violazione di legge per applicazione di norme ritenute ormai caducate.
art. 380-bis.1, comma 2, c.p.c.
È stato richiamato per la trattazione in camera di consiglio e il successivo deposito dell’ordinanza.
art. 118, comma 1, ultimo inciso, disp. att. c.p.c.
La Corte ha rinviato per relationem alla motivazione di precedenti decisioni, ritenendola sufficiente a giustificare la decisione.
art. 136 Cost.
La ricorrente ha dedotto la violazione degli effetti della declaratoria di illegittimità costituzionale sulle norme applicate dal giudice di merito.
direttiva 2008/118/CE
È stata evocata quale parametro eurounitario posto a fondamento, in origine, della pretesa di indebito, poi superata dal diverso rilievo della caducazione costituzionale della norma interna.
legge 27 gennaio 1989
Richiamata nel motivo di ricorso come fonte normativa asseritamente violata; il testo non consente ulteriore specificazione.
Richiamato nel motivo di ricorso come fonte normativa asseritamente violata; il testo non consente ulteriore specificazione.
Massime di principio
- In presenza di una declaratoria di illegittimità costituzionale della norma che giustificava un prelievo o un addebito, la domanda di ripetizione delle somme versate va riesaminata alla luce dell’effetto sostanzialmente ex tunc della caducazione normativa.
- Nel giudizio di cassazione, un motivo formulato in modo sintetico o con rubrica imprecisa non è inammissibile se consente comunque di individuare con sufficiente chiarezza la decisione censurata, la questione giuridica e la doglianza proposta.
- Quando la questione è sovrapponibile a un orientamento già consolidato della Corte, è legittimo il rinvio integrale alla motivazione del precedente richiamato ai sensi dell’art. 118 disp. att. c.p.c.
- Nei rapporti di ripetizione d’indebito relativi a somme versate dal cliente al fornitore, l’assetto dei rapporti interni con l’amministrazione finanziaria non esclude, di per sé, la legittimazione del cliente a chiedere la restituzione al soggetto che ha riscosso l’importo nel rapporto contrattuale.
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