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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 33672/2025 del 13/10/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione della sentenza del Tribunale di Sulmona che aveva riformato la sentenza del Giudice di pace ritenendo l'imputato responsabile del reato di diffamazione. Il ricorrente ha proposto quattro motivi: (1) nullità per violazione dell'art. 598-bis c.p.p. (la trattazione avrebbe dovuto essere camerale senza partecipazione delle parti e la comparsa della parte civile con richiesta di trattazione in presenza avrebbe pregiudicato i diritti di difesa perché non tutti i difensori e l'imputato erano presenti); (2) vizio di motivazione per mancato confronto con la sentenza di primo grado che aveva qualificato l'espressione come metafora di critica politica; (3) violazione del requisito della "comunicazione con più persone" necessario per la diffamazione (l'espressione sarebbe stata pronunciata al telefono ad un solo interlocutore ed ascoltata casualmente da altri); (4) mancata concessione delle attenuanti generiche senza adeguata motivazione.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il primo motivo (nessuna nullità procedurale): la trattazione orale disposta in udienza, con presenza del difensore dell'imputato che non eccepiva e concludeva, non ha arrecato pregiudizio al diritto di difesa, anche alla luce della disciplina emergenziale applicabile. Tuttavia la Corte ha accolto il secondo motivo ritenendo che il Tribunale di appello avesse illegittimamente riformato l'assoluzione pronunciata in primo grado senza rinnovare l'istruttoria dibattimentale sulle prove dichiarative, in violazione dell'art. 603, comma 3-bis, c.p.p.; tale omissione integra una violazione di garanzia fondamentale e ha privato l'imputato del diritto alla rinnovazione della prova. Per tale ragione la sentenza impugnata è stata annullata e la causa rinviata per nuovo giudizio al Tribunale di Sulmona. Gli altri motivi sono stati assorbiti.

Norme richiamate

  • art. 598-bis cod. proc. pen.

    Regola la possibilità che l'appello sia fissato per trattazione in camera di consiglio senza partecipazione delle parti; la Corte ha ritenuto che, se tutte le parti compaiono in udienza e il giudice dispone la trattazione orale con conclusioni, non sussiste nullità né pregiudizio per la difesa.

  • art. 601 cod. proc. pen.

    Norma collegata alla citazione in appello e alle comunicazioni del decreto di citazione; citata nel contesto della corretta indicazione della trattazione camerale nel decreto di citazione.

  • art. 603, comma 3-bis, cod. proc. pen.

    «nel caso di appello del pubblico ministero contro la sentenza di proscioglimento per motivi attinenti alla valutazione della prova dichiarativa, il giudice dispone la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale»

    Obbligo, anche d'ufficio, di rinnovare l'istruttoria dibattimentale quando l'appello (anche della parte civile) si fonda su diversa interpretazione o valutazione della prova dichiarativa che aveva sostenuto l'assoluzione; omissione rilevabile di ufficio in cassazione e configurante violazione di garanzia fondamentale.

  • art. 51 cod. pen.

    Richiamata come causa di scriminante per l'esercizio del diritto di critica politica: se l'espressione è valutata come critica politica nell'ambito di un dibattito pubblico, può essere esclusa la punibilità.

  • art. 23-bis d.l. n. 137/2020 (convertito) e successive modifiche

    Richiamata per la disciplina emergenziale applicabile agli appelli antecedenti al 30/06/2024, rilevante nella valutazione della regolarità del decreto di citazione e della trattazione camerale/ordinaria.

Massime di principio

  • Se il giudice d'appello intende riformare una sentenza di proscioglimento basata su prove dichiarative, deve rinnovare l'istruzione dibattimentale ai sensi dell'art. 603, comma 3-bis c.p.p.; la mancata rinnovazione determina cassazione per violazione di garanzia fondamentale.
  • La trasformazione da trattazione camerale a trattazione orale in udienza, con la presenza e la partecipazione effettiva dei difensori (che non eccepiscono) è in linea di principio legittima e non configura automatica nullità ai sensi dell'art. 598-bis, specie se la parte aveva avuto possibilità di difesa (deposito note, presenza in udienza).
  • Nella valutazione della diffamazione va attentamente considerato il contesto (es. riunione politica) e la natura dell'espressione (metaforica o riferita alla condotta politica): il diverso apprezzamento di testimonianze decisive impone la rinnovazione dell'istruttoria in appello.
  • La questione dell'elemento materiale della "comunicazione a più persone" e della consapevolezza dell'imputato che altri potessero udire deve essere esaminata nel nuovo giudizio quando la decisione di appello abbia mutato la qualificazione del fatto senza rinnovare le prove.
  • In caso di diniego delle attenuanti generiche il giudice deve motivare adeguatamente il diniego; questa censura può essere valutata nel merito nel nuovo giudizio dopo la rinnovazione probatoria.

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