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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 23377/2022 del 15/06/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

I ricorrenti impugnavano la sentenza della Corte d'appello di Catanzaro del 13/01/2021: Caruso e Curioso contestavano il mancato riconoscimento della estinzione del reato per prescrizione alla luce della disciplina previgente alla L. n. 251/2005 e del diverso trattamento sanzionatorio derivante dal riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche; denunciavano altresì che la mancata impugnazione delle statuizioni civili non poteva precludere la revisione della responsabilità penale dopo l'annullamento da parte della Cassazione. Tundis impugnava la determinazione della pena e il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto fondati i ricorsi di Caruso e Curioso con riferimento al tema della prescrizione: ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata nei loro confronti relativamente al capo 4) perché il reato è estinto per prescrizione, avendo la Corte territoriale rideterminato la pena in modo da far maturare il termine prescrizionale secondo la disciplina previgente. Ha dichiarato inammissibili le restanti censure del Curioso. Il ricorso del Tundis è stato dichiarato inammissibile; perciò Tundis è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende. I ricorrenti, solidalmente, sono stati condannati alla rifusione delle spese sostenute dalle parti civili (Presidenza del Consiglio dei Ministri e Ministero dell'Interno). La Corte ha inoltre chiarito i principi relativi all'effetto dell'annullamento da parte della Cassazione di una pronuncia che aveva dichiarato il non doversi procedere per prescrizione: l'annullamento riapre la pienezza di cognizione del giudice del rinvio e, se in sede di rinvio la determinazione della pena conduce alla estinzione per prescrizione, il reato deve essere dichiarato estinto.

Norme richiamate

  • art. 416-bis cod. pen.

    Norma delittuosa contestata (associazione mafiosa). Usata per identificare il reato oggetto del capo 4) e per il calcolo del limite edittale ai fini della prescrizione.

  • art. 157 cod. pen. (testo previgente alla L. n. 251/2005)

    art. 157, primo comma, n. 2 e n. 3 (previgente)

    La Corte ha applicato la disciplina previgente per individuare il termine prescrizionale generale in relazione al limite edittale risultante dopo il riconoscimento delle attenuanti; in particolare ha richiamato la regola di individuare il termine sulla base del limite massimo edittale e delle relative cause di incremento.

  • art. 161 cod. pen. (testo previgente)

    art. 161, ultimo comma (previgente)

    Richiamato per spiegare l'aumento del termine prescrizionale fino alla metà in presenza di atti interruttivi: ha inciso sul calcolo complessivo del termine di prescrizione (da 15 a 22 anni considerando sospensioni).

  • Legge 05/12/2005, n. 251

    Norma di riforma della prescrizione richiamata perché la sentenza rescindente aveva escluso combinazioni arbitrarie tra previgente e novella, individuando la disciplina più favorevole (previgente) da applicare ai fatti del 2000.

  • art. 624 cod. proc. pen.

    Richiamato per spiegare l'autorità del giudicato parziale e la distinzione tra capi e punti della sentenza: la decisione di Cassazione che annulla rimuove il limite che impediva al giudice del rinvio di pronunciare condanna.

  • art. 578 cod. proc. pen.

    Richiamato in tema di effetti della estinzione del reato sulla cognizione penale e sulle statuizioni civili: la sentenza di non doversi procedere per prescrizione può giustificare un diverso equilibrio tra responsabilità penale e azione civile, con limiti all'ulteriore cognizione penale.

  • art. 129, comma 2 cod. proc. pen.

    Richiamato per il principio che il giudice deve dichiarare la causa estintiva quando non risulti evidente la sussistenza delle cause di non punibilità; coordinato con le esigenze di tutela dei diritti fondamentali e dell'azione civile.

  • Giurisprudenza delle Sezioni Unite (Tuzzolino, Gialluisi, Ligresti, Tettamanti, ecc.)

    Sez. U, n. 1 del 19/01/2000 (Tuzzolino); Sez. U, n. 3423 del 29/10/2020 (Gialluisi); Sez. U, n. 6019 del 11/05/1993 (Ligresti); Sez. U, n. 35490 del 28/05/2009 (Tettamanti)

    La Corte ha richiamato i precedenti delle Sezioni Unite per precisare i concetti di "capo" e "punto" della sentenza, il perimetro del giudicato parziale e i rapporti tra pronunce penali di estinzione e statuizioni civili; ne deriva che l'annullamento da parte della Cassazione apre la pienezza di cognizione del giudice del rinvio.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma applicata per la condanna alle spese in caso di ricorso inammissibile: ha consentito la condanna di Tundis al pagamento delle spese e della somma alla Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • La Cassazione che annulla una pronuncia che aveva dichiarato il non doversi procedere per prescrizione riapre la pienezza di cognizione del giudice del rinvio: il giudice potrà riesaminare la responsabilità penale e, se il nuovo calcolo del trattamento sanzionatorio determina la maturazione della prescrizione, il reato può risultare estinto.
  • La mancata impugnazione, da parte dell'imputato, delle statuizioni civili in una sentenza di non doversi procedere per prescrizione non produce automaticamente un giudicato penalistico definitivo sulla responsabilità; tali statuizioni civili non impediscono che il giudice del rinvio valuti nuovamente la responsabilità penale dopo annullamento d'ufficio o su ricorso del P.M.
  • Per il calcolo della prescrizione si deve considerare la disciplina applicabile al tempo di consumazione del reato; quando vi sono modifiche normative successive, occorre applicare la normativa più favorevole all'imputato secondo i criteri giurisprudenziali, evitando combinazioni arbitrarie di norme.
  • La rideterminazione della pena in sede di rinvio (anche attraverso il riconoscimento di attenuanti) può incidere in modo decisivo sul termine prescrizionale: pertanto la determinazione del trattamento sanzionatorio non è meramente accessoria rispetto alla valutazione della prescrizione.
  • Le censure sulla valutazione del fatto probatorio e sulla valutazione in fatto rientrano principalmente nella sfera del merito e sono in linea di principio inammissibili in Cassazione se consistono in mera richiesta di rivalutazione degli elementi probatori; la Corte di legittimità sindaca invece la correttezza logico-giuridica del ragionamento motivazionale.
  • Le questioni relative alla determinazione della pena e alla congruità delle attenuanti/aggravanti sono soggette ad ampia discrezionalità del giudice di merito e difficilmente possono costituire motivo fondato di cassazione salvo manifesta illogicità o arbitrio.

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