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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 19382/2023 del 08/05/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Le ricorrenti impugnano la sentenza della Corte d'Appello di Messina che le ha dichiarate colpevoli dei reati di bancarotta fraudolenta patrimoniale (per distrazione di beni) e bancarotta documentale (sottrazione/omessa tenuta delle scritture contabili). Le censure principali: per entrambe mancata prova del dolo specifico richiesto per la bancarotta documentale; le condotte sarebbero al più negligenti e riconducibili a responsabilitá di mera socia/familiare e non di amministratrice di fatto; l'inventario utilizzato come prova sarebbe formale e privo di sottoscrizione, non dimostrando la distrazione dei beni (valore contestato €133.400); richiesta di riqualificazione in bancarotta semplice; violazioni degli artt. 133 e 62-bis c.p. e lamentata eccessività della pena e mancato riconoscimento delle attenuanti generiche.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili per manifesta infondatezza. Ha ritenuto che la motivazione della Corte d'appello fosse congrua e non affetta da illogicitá; i giudici di merito hanno accertato che Lupattelli e Nifosi gestivano l'attività e non consegnarono le scritture contabili in un contesto di distrazione di pressoché tutti i cespiti societari in epoca in cui il fallimento era prevedibile. La sottrazione di merci (inventario al 31.12.2010) è stata ritenuta provata anche se il documento non era sottoscritto, in quanto prodotto in sede fallimentare ed inserito nel contesto probatorio; per la bancarotta patrimoniale è stato ritenuto sufficiente il dolo generico (volontà di dare al patrimonio diversa destinazione) mentre la sottrazione delle scritture è stata ritenuta funzionale a occultare passività, integrando il dolo specifico richiesto. Sono state negate le attenuanti generiche per carenza di elementi di segno positivo diversi dall'incensuratezza. La Corte ha confermato la proporzione della pena (vicina al minimo edittale: anni 3 e mesi 6), ha dichiarato i ricorsi inammissibili, condannato le ricorrenti al pagamento delle spese e al versamento di Euro 3.000,00 alla cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • Legge Fallimentare, art. 216, comma 1, lett. b)

    Distinzione tra bancarotta per sottrazione/omessa tenuta delle scritture (che richiede dolo specifico) e fraudolenta tenuta dei libri (dolo generico). Nel caso la fattispecie ritenuta è la sottrazione delle scritture integrata dall'intento di occultare passività

  • Codice Penale, art. 133

    Criteri per la determinazione della pena; la Corte ha ritenuto adeguata la motivazione della pena quando collocata in fascia medio-bassa dell'iter edittale, non richiedendo una motivazione analitica puntuale in tali casi

  • Codice Penale, art. 62-bis

    Modifica dei criteri per il riconoscimento dell'incensuratezza nell'attenuante generale: la sola incensuratezza non è più di per sé sufficiente per ottenere le attenuanti generiche; sono necessari elementi di segno positivo

  • Codice di Procedura Penale, disp. att. art. 173, comma 1

    Limiti formali del ricorso per cassazione rispetto ai motivi ammissibili; i ricorrenti hanno presentato censure di merito oltre i limiti consentiti

  • Codice di Procedura Penale, art. 606, comma 3

    Motivi di ricorso che consistono in censure di merito sul compendio probatorio sono inammissibili in Cassazione salvo specifici vizi di legittimità

  • Codice di Procedura Penale, art. 616

    Conseguenze dell'inammissibilità del ricorso: condanna alle spese del giudizio di cassazione

  • D.L. n. 137/2020, art. 23, comma 8 (conv. L. 176/2020)

    Previsione procedurale che ha consentito il trattamento del ricorso senza l'intervento orale delle parti, con conclusioni scritte

Massime di principio

  • La bancarotta documentale per sottrazione/omessa tenuta delle scritture richiede dolo specifico (volontà di recare pregiudizio ai creditori o di procurare un ingiusto profitto), ma tale dolo può essere desunto dal contesto fattuale quando la sottrazione è funzionale a occultare passività e a sottrarre beni alla aggressione dei creditori
  • La bancarotta fraudolenta patrimoniale per distrazione richiede dolo generico: è sufficiente la volontà consapevole di dare al patrimonio societario una destinazione diversa rispetto alla garanzia delle obbligazioni; non occorre la consapevolezza dello stato di insolvenza né lo scopo di profitto personale
  • I documenti non sottoscritti possono comunque acquisire valore probatorio se inseriti nel contesto istruttorio e prodotti in sede fallimentare, specie se la loro omissione o sottrazione è coerente con il quadro di distrazione di cespiti
  • In cassazione non sono sindacabili le valutazioni di merito adeguatamente motivate: le doglianze che si limitano a chiedere una diversa valutazione del materiale probatorio sono inammissibili se prive di specifici vizi di legittimità
  • Il riconoscimento delle attenuanti generiche richiede elementi positivi concreti e specifici, non limitati alla mera incensuratezza o a generiche asserzioni di collaborazione
  • Quando il giudice di merito colloca la pena in una fascia medio-bassa dell'intervallo edittale, la motivazione sulla determinazione della pena può essere sintetica purché congrua e non illogica

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