Ordinanza n. 275/2026 - Milano, Sezione 4
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, DEL PROVVEDIMENTO DI ARCHIVIAZIONE DELL’ISTANZA DI EMERSIONE DAL LAVORO IRREGOLARE DI ASSISTENZA ALLA PERSONA / DI SOSTEGNO AL BISOGNO FAMILIARE, EX ART. 103, COMMA 1, D.L. 34/2020, PRESENTATA DA -OMISSIS- IN FAVORE DI -OMISSIS-, RITUALMENTE NOTIFICATO ALLA RICORRENTE IN DATA 04.02.2025, NONCHE’ DI QUALUNQUE ATTO PRECEDENTE, SUCCESSIVO E COMUNQUE CONNESSO.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento di archiviazione dell’istanza di emersione dal lavoro irregolare presentata ai sensi dell’art. 103, comma 1, d.l. 34/2020
Esito
La controversia
La parte ricorrente ha impugnato, chiedendone l’annullamento previa sospensione cautelare, il provvedimento con cui era stata archiviata un’istanza di emersione dal lavoro irregolare relativa ad attività di assistenza alla persona o di sostegno al bisogno familiare. Il testo non espone i motivi specifici di illegittimità dedotti né le ragioni dell’archiviazione. Il giudizio cautelare è stato trattato ai sensi dell’art. 55 c.p.a.; il TAR ha ritenuto sussistenti la propria giurisdizione e competenza.
La decisione
Il TAR ha rilevato la necessità di reiterare una precedente ordinanza, alla quale l’amministrazione non sembra avere ottemperato. Ha quindi reiterato l’ordinanza precedente, senza che il testo ne riporti il contenuto o consenta di determinare la misura cautelare concretamente disposta. La camera di consiglio è stata fissata per il 28 ottobre 2026. Le spese della fase sono state compensate. L’ordinanza è dichiarata esecutiva da parte dell’amministrazione.
Norme richiamate
art. 103, comma 1, d.l. 34/2020
emersione dal lavoro irregolare di assistenza alla persona / di sostegno al bisogno familiare
La disposizione è indicata quale base normativa dell’istanza di emersione oggetto del provvedimento di archiviazione; il testo non espone un’interpretazione specifica della norma.
domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato
È richiamato quale fondamento processuale della domanda cautelare; il testo non espone una valutazione autonoma di fumus boni iuris o periculum in mora.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
oscuramento delle generalità
È richiamato quale base per la tutela dei diritti o della dignità della parte interessata mediante oscuramento delle generalità.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata
Sono richiamati in materia di protezione dei dati personali a fondamento dell’oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- Quando una precedente ordinanza giudiziale non risulta essere stata ottemperata dall’amministrazione, il giudice può reiterarla e fissare una successiva camera di consiglio per la prosecuzione del giudizio cautelare.
- La reiterazione di un’ordinanza cautelare non consente, in assenza del testo della precedente pronuncia, di ricostruire la misura concreta disposta né di affermare l’accoglimento o il rigetto definitivo della domanda cautelare.
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