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Cassazione Civile, Ordinanza n. 15041/2022 del 11/05/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento emesso nei confronti di una socia per l’anno d’imposta 2004, con il quale l’Amministrazione finanziaria ha recuperato a tassazione un maggior reddito di partecipazione, conseguente a un previo accertamento emesso anche nei confronti della società partecipata per presunto scostamento tra ricavi dichiarati e ricavi stimati. La contribuente ha impugnato l’avviso; la C.T.P. di Teramo aveva accolto il ricorso, ma la C.T.R. dell’Abruzzo, su appello dell’Agenzia, ha riformato la decisione. In cassazione la ricorrente ha proposto tre motivi, ma il testo della pronuncia riporta solo la questione rilevata d’ufficio dalla Corte: il giudizio di merito era stato celebrato senza la partecipazione della società e di tutti gli altri soci, nonostante l’inscindibilità della controversia derivante dall’unitarietà dell’accertamento dei redditi delle società di persone e dalla conseguente automatica imputazione per trasparenza ai soci.

La decisione

La Corte ha rilevato d’ufficio il difetto di litisconsorzio necessario tra la società partecipata e tutti i soci. Richiamando il principio per cui l’accertamento del reddito della società di persone e dei soci è unitario e inscindibile, ha dichiarato la nullità dell’intero giudizio di merito, ha cassato la sentenza impugnata e ha rinviato alla Commissione Tributaria Provinciale di Teramo, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 5 d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917

    L’unitarietà dell’accertamento dei redditi delle società di persone e l’automatica imputazione ai soci rendono inscindibile la controversia tra società e soci.

  • art. 14 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    La mancata partecipazione di tutti i litisconsorti necessari comporta la nullità del giudizio e impone l’integrazione del contraddittorio.

  • Cass. Sez. U, 04/06/2008, n. 14815

    Conferma che nei giudizi su accertamenti di società di persone e soci sussiste litisconsorzio necessario e la relativa nullità è rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado.

  • Cass. 11/06/2018, n. 15116

    Ribadisce il principio del litisconsorzio necessario e della nullità del giudizio celebrato senza tutti i soggetti interessati.

Massime di principio

  • Nei giudizi aventi ad oggetto l’accertamento del reddito di una società di persone e dei redditi dei relativi soci sussiste litisconsorzio necessario tra società e tutti i soci, poiché l’accertamento è unitario e inscindibile.
  • La mancanza di anche uno solo dei litisconsorti necessari determina nullità assoluta del giudizio, rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del processo.
  • L’obbligo di integrazione del contraddittorio opera anche quando il ricorso sia proposto contro un solo avviso di rettifica, se la contestazione incide sull’accertamento unitario comune a società e soci.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioGiurisdizione
RamiTributiProcesso civile
IstitutiLitisconsorzio necessarioGiudicato

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