Cassazione Penale, Sentenza n. 7378/2023 del 21/02/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il Tribunale di Reggio Calabria aveva dichiarato la propria incompetenza a decidere sulla domanda di Salvatore Carlo, proposta ex art. 11 d.lgs. n. 159/2011 per la revoca della sorveglianza speciale per sopravvenuta carenza di pericolosità sociale, perché il decreto applicativo della misura non era divenuto definitivo e risultava impugnato in appello. La Corte d'Appello, invece, aveva restituito gli atti al Tribunale ritenendolo funzionalmente competente ad adottare la sospensione della misura ai sensi dell'art. 14 d.lgs. n. 159/2011. Il Tribunale ha quindi sollevato conflitto negativo di competenza, sostenendo che la competenza spettasse alla Corte d'Appello, mentre il Procuratore Generale ha chiesto la declaratoria di competenza della Corte d'Appello.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato sussistente il conflitto e lo ha risolto dichiarando competente la Corte d'Appello di Reggio Calabria, disponendo la trasmissione degli atti. La decisione si fonda sul principio consolidato secondo cui, in presenza di impugnazione pendente contro il provvedimento applicativo della misura, la competenza a decidere sulla richiesta di rivalutazione/revoca o sulla sospensione connessa alla verifica della pericolosità sociale spetta al giudice del gravame (giudice d'appello), poiché il giudizio di verifica ex art. 14, comma 2-ter, è sostanzialmente omogeneo alla domanda di revoca ex art. 11 e per evitare decisioni contrastanti.
Norme richiamate
Norma che consente all'interessato di chiedere la revoca della misura di prevenzione per sopravvenuta carenza di pericolosità sociale; nel caso in cui il decreto applicativo non sia definitivo, la decisione sulla domanda è normalmente rimessa al giudice investito del gravame.
art. 14, comma 2-ter d.lgs. n. 159/2011
Prevede la verifica della persistenza della pericolosità sociale al termine del periodo di sospensione della pena; tale verifica è ritenuta omogenea al giudizio di revoca ex art. 11 e, se il provvedimento applicativo è impugnato, la competenza spetta al giudice dell'appello.
Disciplina la procedura in caso di conflitto di competenza tra giudici; la Corte di Cassazione risolve il conflitto negativo tra giudici che rifiutano contemporaneamente la cognizione dello stesso oggetto.
Giurisprudenza: Sez. 1, n. 43878 del 09/09/2022, Rv. 283744
Principio già affermato che attribuisce al giudice del gravame, durante la pendenza dell'impugnazione avverso il provvedimento applicativo, la competenza a decidere sull'istanza di rivalutazione della pericolosità sociale ex art. 14, comma 2-ter.
Giurisprudenza: Sez. 1, n. 18742 del 28/04/2010, Rv. 247456
Precedente che stabilisce che la competenza a decidere sulla revoca o modifica di misure di prevenzione spetta al giudice che ha emesso il decreto solo se questo è divenuto definitivo; in pendenza di impugnazione, la competenza è del giudice investito del gravame.
Massime di principio
- Se il decreto applicativo della misura di prevenzione è impugnato e il procedimento è pendente in appello, il giudice d'appello è competente a decidere sulle richieste di revoca, sospensione o rivalutazione della pericolosità sociale.
- Se il provvedimento applicativo è divenuto definitivo (cioè non più impugnabile), la competenza a esaminare domande di revoca o modifica spetta al giudice che ha emesso il provvedimento originario (Tribunale emittente).
- La verifica ex art. 14 (anche comma 2-ter) è sostanzialmente omogenea alla domanda di revoca ex art. 11: per evitare decisioni contrastanti sullo stesso oggetto, è preferibile che la stessa autorità giudicante riesamini la questione quando è pendente un gravame.
- Per questioni urgenti di sospensione della misura è opportuno rivolgersi al giudice che la giurisprudenza indica come competente (giudice dell'appello se il provvedimento è impugnato); diversamente può sorgere conflitto di competenza risolvibile dalla Cassazione.
- Per ridurre il rischio di conflitti, le parti e gli uffici giudiziari dovrebbero dare attuazione ai principi giurisprudenziali consolidati e, in caso di dubbi, segnalare tempestivamente la questione ai fini della sua risoluzione secondo art. 28 c.p.p.
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