Cassazione Penale, Sentenza n. 2855/2022 del 25/01/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnavano la conferma della condanna per truffa (art. 640 c.p., con l'aggravante di cui all'art. 61, n. 11 c.p.), sostenendo: 1) la motivazione era illogica e non aveva valutato correttamente l'esistenza di un'azione civile autonoma volta all'annullamento del contratto e la portata della procura speciale; 2) la procura conferiva al procuratore il potere di dichiarare l'avvenuto pagamento, vanificando la contestazione di falsità nell'atto di vendita; 3) la Corte non avrebbe valutato adeguatamente le dichiarazioni raccolte nelle indagini difensive e il notaio rogante; 4) sarebbe stato violato il principio del ragionevole dubbio rispetto all'effettivo pagamento del prezzo; 5) criticava il metodo e i risultati della perizia utilizzata per la determinazione del valore del terreno; 6) deduceva una diversa qualificazione giuridica della condotta (al più appropriazione indebita) non dedotta in appello; 7) chiedeva il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e della non menzione della condanna.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato i ricorsi come infondati e ha condannato i ricorrenti al pagamento delle spese processuali. In motivazione la Corte ha ritenuto che: 1) la valutazione dell'attendibilità della persona offesa da parte dei giudici di merito era supportata da riscontri oggettivi e non viziata; 2) l'esistenza della procura non prova di per sé l'effettivo pagamento del prezzo e non esclude l'abuso dei poteri conferiti; 3) le dichiarazioni raccolte in indagini difensive e quelle di soggetti legati agli imputati risultavano generiche e inattendibili rispetto all'onere probatorio richiesto (pagamento in contanti); 4) la perizia non era elemento decisivo capace di travolgere la congruenza della motivazione; 5) la diversa qualificazione giuridica (appropriazione indebita) non poteva essere accolta, altresì non dedotta in appello; 6) la richiesta di attenuanti e della non menzione era generica e priva di specifici elementi idonei a scalfire la valutazione negativa dei giudici di merito.
Norme richiamate
Aggravante applicata alla fattispecie di truffa per circostanze specifiche richiamate in sentenza; la Corte ha confermato l'applicazione dell'aggravante senza censura.
Richiamato dai ricorrenti in relazione alla valutazione della prova e della motivazione; la Corte ha ritenuto che i giudici di merito abbiano correttamente motivato la valutazione delle dichiarazioni e dei riscontri.
Invocato in relazione al principio del ragionevole dubbio; la Cassazione ha ritenuto che la motivazione dei giudici di merito non abbia violato tale canone.
Norma che disciplina il reato di truffa, cui è stata ritenuta aderente la condotta contestata; i ricorrenti contestavano la qualificazione ma la Corte ha confermato il reato di truffa.
Richiamati in relazione alla concessione delle attenuanti generiche e al beneficio della non menzione; la Corte territoriale ha motivato il diniego dei benefici per la gravità e le modalità della condotta.
art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137
Norma richiamata per le forme procedurali seguite nell'esame del ricorso (procedura di emergenza legata al periodo normativo).
Richiamato in relazione ai criteri per la valutazione delle attenuanti generiche e per la decisione sulla non menzione nel casellario giudiziale; la Corte ha confermato l'applicazione dei criteri di gravità e degli altri elementi ostativi.
Massime di principio
- La dichiarazione della persona offesa resta valutabile anche se questa si è limitata ad azioni civili autonome; tuttavia la sua attendibilità richiede riscontri oggettivi e più rigorosi rispetto alle dichiarazioni di un comune testimone.
- La mera esistenza di una procura ampia non prova di per sé fatti materiali (come l'effettivo pagamento): il rilascio della procura può giustificare presunzioni ma non sostituisce la prova documentale dell'evento contestato.
- Le dichiarazioni rese da parenti o persone legate agli imputati hanno rilievo probatorio più debole; in presenza di contestazioni su pagamenti è preferibile il riscontro con documenti o prove indipendenti.
- I vizi di motivazione devono essere effettivamente dimostrati come tali: ricostruzioni alternative dei fatti, prive di censura specifica della logica del ragionamento giudiziario, non sono idonee a rovesciare la decisione in Cassazione.
- Eccezioni di qualificazione giuridica diverse da quelle valutate in primo e secondo grado, se non prospettate nei gradi precedenti, rischiano di essere inammissibili o comunque difficili da accolgere in Cassazione.
- La perizia può contribuire alla valutazione complessiva ma raramente è decisiva se gli altri elementi probatori risultano coerenti; le critiche al metodo peritale devono dimostrare l'incidenza sul giudizio complessivo.
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