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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 2855/2022 del 25/01/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnavano la conferma della condanna per truffa (art. 640 c.p., con l'aggravante di cui all'art. 61, n. 11 c.p.), sostenendo: 1) la motivazione era illogica e non aveva valutato correttamente l'esistenza di un'azione civile autonoma volta all'annullamento del contratto e la portata della procura speciale; 2) la procura conferiva al procuratore il potere di dichiarare l'avvenuto pagamento, vanificando la contestazione di falsità nell'atto di vendita; 3) la Corte non avrebbe valutato adeguatamente le dichiarazioni raccolte nelle indagini difensive e il notaio rogante; 4) sarebbe stato violato il principio del ragionevole dubbio rispetto all'effettivo pagamento del prezzo; 5) criticava il metodo e i risultati della perizia utilizzata per la determinazione del valore del terreno; 6) deduceva una diversa qualificazione giuridica della condotta (al più appropriazione indebita) non dedotta in appello; 7) chiedeva il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e della non menzione della condanna.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato i ricorsi come infondati e ha condannato i ricorrenti al pagamento delle spese processuali. In motivazione la Corte ha ritenuto che: 1) la valutazione dell'attendibilità della persona offesa da parte dei giudici di merito era supportata da riscontri oggettivi e non viziata; 2) l'esistenza della procura non prova di per sé l'effettivo pagamento del prezzo e non esclude l'abuso dei poteri conferiti; 3) le dichiarazioni raccolte in indagini difensive e quelle di soggetti legati agli imputati risultavano generiche e inattendibili rispetto all'onere probatorio richiesto (pagamento in contanti); 4) la perizia non era elemento decisivo capace di travolgere la congruenza della motivazione; 5) la diversa qualificazione giuridica (appropriazione indebita) non poteva essere accolta, altresì non dedotta in appello; 6) la richiesta di attenuanti e della non menzione era generica e priva di specifici elementi idonei a scalfire la valutazione negativa dei giudici di merito.

Norme richiamate

  • art. 61, n. 11, cod. pen.

    Aggravante applicata alla fattispecie di truffa per circostanze specifiche richiamate in sentenza; la Corte ha confermato l'applicazione dell'aggravante senza censura.

  • art. 192 cod. proc. pen.

    Richiamato dai ricorrenti in relazione alla valutazione della prova e della motivazione; la Corte ha ritenuto che i giudici di merito abbiano correttamente motivato la valutazione delle dichiarazioni e dei riscontri.

  • art. 533 cod. proc. pen.

    Invocato in relazione al principio del ragionevole dubbio; la Cassazione ha ritenuto che la motivazione dei giudici di merito non abbia violato tale canone.

  • art. 640 cod. pen.

    Norma che disciplina il reato di truffa, cui è stata ritenuta aderente la condotta contestata; i ricorrenti contestavano la qualificazione ma la Corte ha confermato il reato di truffa.

  • artt. 62-bis e 175 cod. pen.

    Richiamati in relazione alla concessione delle attenuanti generiche e al beneficio della non menzione; la Corte territoriale ha motivato il diniego dei benefici per la gravità e le modalità della condotta.

  • art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137

    Norma richiamata per le forme procedurali seguite nell'esame del ricorso (procedura di emergenza legata al periodo normativo).

  • art. 133 cod. pen.

    Richiamato in relazione ai criteri per la valutazione delle attenuanti generiche e per la decisione sulla non menzione nel casellario giudiziale; la Corte ha confermato l'applicazione dei criteri di gravità e degli altri elementi ostativi.

Massime di principio

  • La dichiarazione della persona offesa resta valutabile anche se questa si è limitata ad azioni civili autonome; tuttavia la sua attendibilità richiede riscontri oggettivi e più rigorosi rispetto alle dichiarazioni di un comune testimone.
  • La mera esistenza di una procura ampia non prova di per sé fatti materiali (come l'effettivo pagamento): il rilascio della procura può giustificare presunzioni ma non sostituisce la prova documentale dell'evento contestato.
  • Le dichiarazioni rese da parenti o persone legate agli imputati hanno rilievo probatorio più debole; in presenza di contestazioni su pagamenti è preferibile il riscontro con documenti o prove indipendenti.
  • I vizi di motivazione devono essere effettivamente dimostrati come tali: ricostruzioni alternative dei fatti, prive di censura specifica della logica del ragionamento giudiziario, non sono idonee a rovesciare la decisione in Cassazione.
  • Eccezioni di qualificazione giuridica diverse da quelle valutate in primo e secondo grado, se non prospettate nei gradi precedenti, rischiano di essere inammissibili o comunque difficili da accolgere in Cassazione.
  • La perizia può contribuire alla valutazione complessiva ma raramente è decisiva se gli altri elementi probatori risultano coerenti; le critiche al metodo peritale devono dimostrare l'incidenza sul giudizio complessivo.

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