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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 37706/2023 del 14/09/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente ha impugnato la sentenza d'appello articolando due motivi. Primo motivo: nullità per violazione di norme a pena di nullità (art. 546, comma 3 c.p.p.), deducendo che il dispositivo della sentenza d'appello indicherebbe erroneamente il Tribunale di Ferrara anziché il Tribunale di Bologna come giudice di primo grado, e che tale errore non sarebbe mero errore materiale perché inciderebbe sull'individuazione della Procura esecutrice e del giudice dell'esecuzione. Secondo motivo: vizio di motivazione e violazione di legge in relazione alla recidiva (art. 99 c.p.), sostenendo che la Corte d'appello avrebbe neutralizzato il decorso temporale dall'ultima condanna e omesso di valorizzare il percorso positivo dell'imputato, con ciò determinando una contraddittorietà tra le decisioni di primo e secondo grado.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Sul primo motivo ha ritenuto che l'errata indicazione del Tribunale di Ferrara nel dispositivo sia un mero errore materiale, privo di effetto sostanziale, posto che la motivazione contestuale individua correttamente il giudice di primo grado, l'imputato e il fatto; pertanto manca la nullità dedotta. Sul secondo motivo ha ritenuto il motivo manifestamente infondato e carente di specificità: la Corte d'appello ha motivatamente ritenuto sussistente la recidiva sulla base delle modalità della condotta (azione con un complice, rinvenimento di passamontagna nella vettura, pericolosità della fuga) e del percorso delinquenziale dell'imputato, non essendovi contraddittorietà con la concessione delle attenuanti generiche in primo grado. Per l'inammissibilità del ricorso è stato disposto il pagamento delle spese processuali e condannato il ricorrente al versamento di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 546, comma 3, cod. proc. pen.

    Richiamata dalla difesa come norma che tutela la correttezza formale del dispositivo; la Corte ha ritenuto che l'errata indicazione del giudice di primo grado fosse mero errore materiale non determinante della nullità, atteso che la motivazione contestuale chiarisce gli elementi essenziali.

  • art. 99 cod. pen.

    Norma sulla recidiva; la Corte ha interpretato che la valutazione della recidiva può fondarsi non soltanto sulla prossimità temporale delle condanne ma anche sulle modalità della condotta e sul percorso delinquenziale complessivo, potendo ritenersi la pericolosità sociale nonostante un lasso temporale.

  • art. 130, comma 1, cod. proc. pen.

    Norma che disciplina la correzione di errori materiali: la Corte osserva che, essendo il ricorso inammissibile, la correzione non poteva essere disposta in questa sede.

  • art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.

    Richiamata per ricordare che i vizi di legittimità sono interni al provvedimento impugnato e devono essere dedotti con la dovuta specificità in cassazione; la Corte ha ritenuto che il ricorso non si sia confrontato compiutamente con le motivazioni di merito.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma che dispone le conseguenze economiche per ricorsi inammissibili o infondati; la Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese e alla somma a favore della Cassa delle ammende ai sensi di questa disposizione.

  • d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, art. 23, comma 8, conv. con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176

    Richiamato in udienza processuale nell'ambito della requisitoria del Procuratore generale; segnalato come riferimento procedurale senza incidenza sul dispositivo della sentenza di cassazione.

  • d.lgs. n. 150 del 2022

    Menziionato in relazione al mutato regime di procedibilità per il reato contestato; la Corte osserva che l'inammissibilità del ricorso rende superfluo esaminare l'impatto di tale modifica normativa sul caso concreto.

Massime di principio

  • Un errore materiale nel dispositivo (es. indicazione errata del giudice di primo grado) è in genere correggibile e non costituisce nullità se la motivazione contestuale chiarisce gli elementi essenziali del provvedimento.
  • La valutazione della recidiva non dipende esclusivamente dalla vicinanza temporale di precedenti condanne: il giudice può considerare le modalità della condotta, l'uso di strumenti idonei a commettere ulteriori reati e il percorso delinquenziale complessivo per ritenere la recidiva e la pericolosità sociale.
  • Per essere esaminati in Cassazione, i motivi di ricorso devono essere specifici e confrontarsi compiutamente con le motivazioni di merito; argomentazioni generiche o contraddittorie rischiano l'inammissibilità per manifesta infondatezza.
  • Esiste il rischio di condanne per spese processuali e per la Cassa delle ammende quando il ricorso è manifestamente infondato; va quindi valutata la fondatezza dell'impugnazione prima di procedere.
  • Se si contesta un errore formale del dispositivo, è utile dimostrare l'effetto sostanziale di tale errore sull'esecuzione o sui diritti dell'imputato per evitare che il giudice lo qualifichi come mero errore materiale.

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