Cassazione Penale, Sentenza n. 37179/2026 del 22/10/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (parte civile)
La controversia
L’imputato era stato condannato dal Tribunale di Trieste, con sentenza del 5 luglio 2024, a un anno e sei mesi di reclusione per il reato di fraudolenta distruzione della cosa propria o mutilazione della propria persona, in relazione a un sinistro stradale ritenuto fittizio; la Corte di appello di Trieste, il 13 gennaio 2026, aveva confermato la condanna. Con il primo motivo il ricorrente ha contestato l’affermazione di responsabilità, deducendo l’inutilizzabilità delle dichiarazioni di una persona che avrebbe dovuto essere indagata, l’insufficienza delle prove residue, la non genuinità o l’inidoneità probatoria delle dichiarazioni spontanee a lui attribuite e l’utilizzazione di un estratto del modello C.A.I. riprodotto nella relazione dell’investigatore assicurativo, senza autonoma acquisizione dell’originale. Con il secondo motivo ha censurato il rigetto della richiesta di rinvio dell’udienza d’appello in attesa della definizione di un procedimento di rescissione del giudicato relativo a una precedente condanna, sostenendo che il relativo esito avrebbe inciso sulla valutazione della personalità, sulla recidiva e sulla pena. Con il terzo motivo ha contestato l’applicazione della recidiva, lamentando che fosse fondata sul mero richiamo ai precedenti e che questi fossero stati ridimensionati dalla rescissione, oltre a dedurre profili di contraddittorietà e l’impossibilità di una valutazione aggiornata. Con il quarto motivo ha censurato il diniego delle attenuanti generiche, invocando elementi favorevoli relativi alla condotta processuale, ai carichi pendenti, al tempo trascorso, al ruolo asseritamente marginale e all’offerta risarcitoria formulata in appello per oltre 10.000 euro, corrispondente al risarcimento liquidato in primo grado. Con il quinto motivo ha contestato la revoca della sospensione condizionale della pena, chiedendo una nuova valutazione alla luce della rescissione della precedente condanna.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso perché i motivi erano manifestamente infondati o non consentiti. Il primo motivo è stato ritenuto generico nella parte relativa alle dichiarazioni della persona che si assumeva avrebbe dovuto essere indagata, perché non si confrontava puntualmente con la motivazione d’appello: anche espunte quelle dichiarazioni, la natura fittizia del sinistro risultava da ulteriori elementi, tra cui i dati della scatola nera, l’incompatibilità dei danni con la dinamica denunciata e le difformità della documentazione della Polizia locale. La censura sulle dichiarazioni spontanee è stata giudicata priva di confronto con la motivazione che valorizzava la sottoscrizione mai disconosciuta e la loro autonomia rispetto alle parti contestate del verbale. È stata inoltre ritenuta legittima l’utilizzazione dell’estratto del modello C.A.I. incorporato nella relazione dell’investigatore privato, utilizzabile nel suo complesso anche senza autonoma acquisizione dell’originale. Il secondo motivo è stato respinto: la richiesta di rinvio era stata motivata in appello con la possibile incidenza della rescissione sulla recidiva e sulla revoca della sospensione condizionale, questioni già esaminate; la diversa deduzione sulla commisurazione della pena era stata proposta per la prima volta in cassazione e, comunque, non era decisiva, poiché la pena era stata determinata nel minimo edittale e aumentata per la recidiva anche prescindendo dalla condanna rescissa. Il terzo motivo è stato ritenuto manifestamente infondato: restavano precedenti sufficienti a fondare la recidiva specifica e infraquinquennale, e i giudici di merito avevano motivato la valutazione di maggiore capacità a delinquere valorizzando la natura e l’omogeneità dei precedenti e la loro attitudine a indicare una propensione a reati di profitto. Il quarto motivo è stato respinto perché il diniego delle attenuanti generiche era sorretto da motivazione congrua; l’offerta risarcitoria, pur considerata, era intervenuta soltanto al termine dell’appello, dopo che la parte civile aveva dovuto coltivare la pretesa per l’intero processo, e non costituiva un significativo indice di resipiscenza. Il quinto motivo è stato respinto: anche eliminando la condanna rescissa, risultava una precedente concessione della sospensione condizionale con sentenza irrevocabile il 29 dicembre 2018; il nuovo reato, commesso il 30 luglio 2020, era stato commesso entro il termine rilevante e la revoca del beneficio restava quindi giustificata. L’imputato è stato condannato alle spese processuali, al pagamento di 3.000 euro alla Cassa delle ammende e alla rifusione alla parte civile delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in 3.015 euro oltre accessori di legge.
Norme richiamate
la pena era stata determinata nel minimo edittale previsto per il reato di cui all’art. 642 cod. pen. e correttamente aumentata per effetto della recidiva specifica ed infraquinquennale contestata
La sentenza identifica il reato contestato come quello previsto dall’art. 642 c.p. e assume la relativa cornice edittale come base per la determinazione della pena.
La Corte territoriale ha, infatti, espressamente rilevato che, anche espunte le dichiarazioni di Sarracino perché inutilizzabili ai sensi dell’art. 63, comma 2, cod. proc. pen., la natura fittizia del sinistro risultava dimostrata in base ad una pluralità di ulteriori elementi, quali le risultanze della scatola nera, l’incompatibilità dei danni con la dinamica denunciata e le difformità della documentazione della Polizia locale
La Corte dà atto dell’inutilizzabilità delle dichiarazioni rese da chi avrebbe dovuto essere sentito fin dall’inizio come indagato, ma osserva che la responsabilità può essere sostenuta dagli ulteriori elementi probatori autonomi.
è legittima ed utilizzabile l'attività svolta da un investigatore privato, prima della iscrizione della notizia di reato, al di fuori dell'ambito applicativo dell'art. 391-nonies, cod. proc. pen., atteso che l'attivazione dello statuto codicistico previsto per l'attività investigativa preventiva è rimessa alla volontà del soggetto, avendo natura del tutto facoltativa
L’attività investigativa privata svolta prima dell’iscrizione della notizia di reato è utilizzabile anche al di fuori della disciplina dell’art. 391-nonies c.p.p., la cui attivazione è facoltativa.
la pena era stata determinata nel minimo edittale previsto per il reato di cui all’art. 642 cod. pen. e correttamente aumentata per effetto della recidiva specifica ed infraquinquennale contestata, in misura della metà ex art. 99, terzo comma, cod. pen., anche prescindendo dalla condanna oggetto di rescissione
La Corte considera corretto l’aumento della pena nella misura della metà per la recidiva specifica e infraquinquennale contestata, rilevando che esso restava giustificato anche senza considerare la condanna successivamente rescissa.
La sussistenza delle circostanze attenuanti generiche ex art. 62-bis cod. pen. integra un giudizio di fatto rimesso al giudice di merito, il quale può legittimamente negarne il riconoscimento sulla base delle sole ragioni preponderanti della decisione, senza necessità di uno specifico apprezzamento di tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, purché la motivazione sia congrua e non contraddittoria, potendo a tal fine valorizzarsi esclusivamente gli elementi ritenuti decisivi - anche uno solo tra quelli indicati dall’art. 133 cod. pen., attinente alla personalità del reo ovvero alle modalità e all’entità del fatto - ovvero la mera assenza di elementi di segno positivo, a maggior ragione dopo la riforma dell'art. 62-bis cod. pen.
Nel valutare le attenuanti generiche, il giudice può fondare la decisione anche su un solo elemento ritenuto decisivo tra quelli indicati dall’art. 133 c.p., oppure sull’assenza di elementi positivi, senza esaminare singolarmente ogni dato dedotto, purché la motivazione sia congrua e non contraddittoria.
La sussistenza delle circostanze attenuanti generiche ex art. 62-bis cod. pen. integra un giudizio di fatto rimesso al giudice di merito, il quale può legittimamente negarne il riconoscimento sulla base delle sole ragioni preponderanti della decisione, senza necessità di uno specifico apprezzamento di tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, purché la motivazione sia congrua e non contraddittoria
Il riconoscimento delle attenuanti generiche è rimesso al giudice di merito; il diniego è legittimo se motivato in modo congruo e non contraddittorio anche sulla base delle ragioni preponderanti, senza una disamina analitica di ogni elemento.
Ai sensi dell’art. 168, comma 1, n. 1, cod. pen., la sospensione condizionale è revocata quando il condannato commette, entro il termine stabilito dalla legge, un delitto o una contravvenzione della stessa indole per cui gli sia inflitta una pena detentiva.
La revoca della sospensione condizionale consegue alla commissione, nel termine di legge, di un reato della stessa indole punito con pena detentiva; nel caso deciso, la condanna rescissa non era determinante perché permaneva una precedente concessione del beneficio rilevante rispetto al nuovo reato.
All’inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma ritenuta equa di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
La declaratoria d’inammissibilità comporta la condanna alle spese processuali e, in presenza dei profili di colpa indicati, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
art. 591, comma 1, lett. c), c.p.p.
la carenza di specificità del motivo va, altresì, apprezzata con riguardo alla mancata correlazione tra le argomentazioni della sentenza censurata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione, ove questa ometta il necessario confronto con le esplicitazioni del giudice del gravame, incorrendo nel vizio di aspecificità sanzionato a pena di inammissibilità ai sensi dell’art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.
Il motivo di ricorso è inammissibile per aspecificità quando non si confronta con le ragioni della decisione impugnata e si limita a riproporre doglianze già respinte.
Massime di principio
- È inammissibile per difetto di specificità il ricorso per cassazione che si limiti a reiterare censure già dedotte in appello e motivatamente respinte, senza confrontarsi con le argomentazioni della sentenza impugnata.
- L’attività svolta da un investigatore privato prima dell’iscrizione della notizia di reato è utilizzabile anche se non è stata attivata la procedura facoltativa prevista per le investigazioni preventive; riconosciuta l’utilizzabilità della relazione, essa si estende al suo contenuto documentale incorporato, senza necessità di acquisire autonomamente l’originale dei documenti riprodotti.
- La recidiva facoltativa richiede una valutazione concreta della significatività dei precedenti quale indice di maggiore capacità a delinquere, considerando natura, omogeneità, offensività e distanza temporale dei reati e gli altri elementi pertinenti; la motivazione non è meramente formale se individua i precedenti rilevanti e ne spiega il collegamento con la propensione criminale.
- Il giudice può negare le attenuanti generiche valorizzando le ragioni ritenute preponderanti, anche un solo elemento decisivo tra quelli dell’art. 133 c.p. o l’assenza di elementi positivi, senza esaminare analiticamente ogni circostanza favorevole dedotta, purché la motivazione sia congrua e non contraddittoria.
- Un’offerta risarcitoria formulata soltanto al termine del giudizio d’appello, dopo che la parte civile ha dovuto coltivare la pretesa per l’intero processo, può essere ritenuta non sufficiente a dimostrare una significativa resipiscenza ai fini delle attenuanti generiche.
- La rescissione di una precedente condanna non determina di per sé l’illegittimità della revoca della sospensione condizionale, se permane un’altra precedente concessione del beneficio e il nuovo reato è stato commesso nel termine di legge e integra le condizioni previste per la revoca.
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