Cassazione Civile, Ordinanza n. 30431/2022 del 17/10/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato estinto il giudizio di cassazione per rinuncia al ricorso. Ha condannato la parte ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio in favore del controricorrente, liquidate in euro 1.700,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre accessori di legge. Ha escluso l'applicazione dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato previsto per rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione.
Esito
Favorevole al resistente (professionista)
La controversia
L'ente ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'Appello di Roma relativa a una controversia qualificata come contratto d'opera e responsabilità professionale. Prima della decisione, l'ente ricorrente ha depositato atto di rinuncia al ricorso, notificato alla controparte. La questione processuale trattata dalla Corte riguarda gli effetti della rinuncia nel giudizio di cassazione: la necessità della forma prevista dall'art. 390 c.p.c., l'irrilevanza dell'accettazione della controparte ai fini estintivi, e le conseguenze sulle spese di lite. La Corte ha inoltre esaminato la non applicabilità dell'ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 115/2002 in caso di rinuncia al ricorso.
Norme richiamate
richiamato per la trattazione del ricorso in camera di consiglio
richiamato per la fissazione del ricorso in camera di consiglio
la rinuncia al ricorso deve essere fatta con atto sottoscritto dalla parte e dal difensore, oppure dal solo difensore munito di mandato speciale; nel giudizio di cassazione produce effetti estintivi anche senza accettazione della controparte
è richiamato in contrapposizione, per evidenziare che nel giudizio di cassazione la rinuncia non richiede l'accettazione delle altre parti
art. 391, quarto comma, c.p.c.
la condanna alle spese non è pronunciata se alla rinuncia hanno aderito le altre parti personalmente o tramite avvocati muniti di mandato speciale
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002
l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato non si applica in caso di rinuncia al ricorso per cassazione, poiché la norma riguarda solo rigetto, inammissibilità o improcedibilità
art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012
ha introdotto la previsione dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato richiamata dalla Corte
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione la rinuncia al ricorso è un atto unilaterale recettizio che determina l'estinzione del processo anche senza accettazione della controparte.
- L'adempimento della notifica o comunicazione della rinuncia alle parti avverse è funzionale all'eventuale adesione e all'eventuale esclusione della condanna alle spese, non alla validità dell'effetto estintivo.
- In mancanza di adesione alla rinuncia da parte del controricorrente, il ricorrente rinunciante può essere condannato alla rifusione delle spese del giudizio di cassazione.
- La disciplina dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 115/2002 ha natura eccezionale e non è applicabile in via estensiva alla rinuncia al ricorso per cassazione.
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