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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 7298/2022 del 02/03/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente chiedeva la riammissione in termini per impugnare la sentenza di condanna del Tribunale di Avellino del 12/10/2011 (parzialmente riformata in appello) sostenendo che non era mai stato validamente notificato l'estratto contumaciale delle sentenze di primo e secondo grado. Da ciò avrebbe derivato una nullità del processo notificatorio e la lesione dell'autonomo diritto di impugnazione, con conseguente mancata formazione del titolo esecutivo. Inoltre rilevava l'assenza di procura speciale per proporre ricorso per cassazione e contestava la competenza del giudice dell'esecuzione a sindacare la ritualità della notificazione che avrebbe inciso sul giudicato.

La decisione

La Suprema Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto provata la notificazione dell'estratto della sentenza di primo grado richiamando le annotazioni marginali e la stessa indicazione del difensore nell'atto di appello (notificazione del 2/11/2011). Ha inoltre ritenuto che la nomina del difensore per la Cassazione, prodotta il 9/9/2013 e unita al ricorso, costituiva procura speciale equivalente al mandato richiesto per l'impugnazione del contumace, e che quindi non sussisteva vizio nell'atto di impugnazione. In conseguenza di ciò il percorso processuale è stato considerato regolare e il ricorso è stato respinto; il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 548, comma 3, cod. proc. pen.

    Norma sulla notificazione all'imputato contumace: il vizio contestato non è stato riscontrato perché la notificazione è risultata dalle annotazioni e dall'atto di appello; la Corte ha ritenuto sufficiente la prova documentale e la dichiarazione del difensore.

  • art. 571, comma 3, cod. proc. pen.

    Prevede la procura speciale per l'impugnazione del contumace: la Corte ha interpretato la nomina del difensore unita al ricorso e la sua dichiarazione nell'atto come equivalente al mandato speciale richiesto.

  • art. 175, cod. proc. pen.

    Norma richiamata in relazione a profili di nullità/irregolarità processuale: la Corte non ha ritenuto sussistente una nullità idonea a compromettere l'autonomia dell'impugnazione alla luce della documentazione probatoria.

  • art. 110 cod. pen., 6 lett. d) legge 210/2008, in relazione all'art. 186 d.lgs. 152/2006

    Norme sostanziali oggetto del procedimento di merito (reato contestato nelle sentenze di primo e secondo grado). La decisione sulla riammissione non ha inciso sul merito della condanna sostanziale, che risultava già definitivamente definita nel percorso processuale seguito.

Massime di principio

  • La notificazione all'imputato contumace può essere dimostrata dalla documentazione processuale (annotazioni, atti difensivi) e dall'ammissione del difensore; prove documentali coerenti possono escludere la nullità della notificazione.
  • La nomina del difensore apposta in calce a un atto di impugnazione o la procura prodotta e unita al ricorso per Cassazione possono valere come procura speciale richiesta per l'impugnazione del contumace: la Corte valuta la concreta volontà dell'imputato e la coerenza formale degli atti.
  • Le doglianze puramente processuali circa la ritualità della notificazione che inciderebbe sul giudicato richiedono prove adeguate; se il circuito documentale dimostra conoscenza e volontà di impugnare, il vizio non è automaticamente ritenuto decisivo.
  • Per ottenere la riammissione in termini l'interessato deve fornire elementi chiari e documentati sul mancato perfezionamento della notificazione o su altre ragioni ostative all'esercizio tempestivo dell'impugnazione; mere contestazioni generiche sono insufficienti.
  • Il giudice dell'esecuzione può sindacare la legittimità di atti che influenzano la formazione del titolo esecutivo se emergono profili processuali decisivi; tuttavia la valutazione si basa sul materiale documentale e sulla giurisprudenza consolidata circa la validità delle procure e delle notificazioni.

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