Cassazione Penale, Sentenza n. 12488/2023 del 24/03/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione del decreto del 02/08/2022 con cui la Corte di appello ha confermato il provvedimento del Tribunale che aveva applicato a Fiume la misura di prevenzione della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno nel comune di residenza (durata 1 anno e 6 mesi) e cauzione di euro 500, in quanto indiziato del reato di cui all'art. 74 TU stupefacenti. Il ricorso contestava: (1) la violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, poiche la proposta era basata sulla partecipazione ad una associazione finalizzata al traffico di stupefacenti (dalla quale Fiume era stato assolto) mentre il decreto si fondava su diversa categoria di pericolosita; (2) la violazione dell'art. 1 lett. b) d.lgs. n. 159/2011 per mancata prova che l'interessato vivesse abitualmente, anche parzialmente, dei proventi delittuosi; (3) carenza motivazionale circa l'imposizione dell'obbligo di soggiorno, misura da ritenersi applicabile solo se le altre misure personali non sono sufficienti, circostanza non adeguatamente giustificata, soprattutto alla luce dell'assoluzione per l'associazione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato e inammissibile. Ha ritenuto la motivazione del decreto impugnato argomentata e non illogica, osservando che in materia di prevenzione il ricorso per cassazione e ammesso solo per violazione di legge e che non e consentito sindacare la motivazione tranne che per la sua totale mancanza o per motivazione meramente apparente. Quanto alla presunta mancata corrispondenza tra chiesto e pronunciato la Corte ha richiamato la giurisprudenza secondo cui e ammissibile una diversa qualificazione della categoria di pericolosita purché fondata sugli stessi elementi di fatto e sia stato assicurato il contraddittorio; nel caso di specie non era contestato che il giudizio fosse fondato sugli stessi elementi. Sul merito la Corte ha ritenuto sussistenti elementi idonei a sorreggere la misura: numerose condanne per delitti che determinano profitto (ricettazione, furto, violazioni del TU stupefacenti), procedimento penale pendente per art. 74 TU stu con concreti indizi di coinvolgimento nel traffico di stupefacenti, assenza di una stabile e lecita attivita lavorativa. Tali elementi, secondo i criteri giurisprudenziali richiamati, soddisfano i requisiti per la pericolosita generica. E stata altresi ritenuta motivata l'applicazione dell'obbligo di soggiorno nel comune di Caltanissetta per il collegamento dell'interessato con sodali operanti in quella citta. Conseguentemente il ricorrente e stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 a favore della cassa delle ammende.
Norme richiamate
d.lgs. n. 159 del 2011, art. 1 lett. b)
La Corte richiama l'interpretazione giurisprudenziale per cui la misura fondata sulla pericolosita generica richiede il triplice requisito ancorato a precisi elementi di fatto: delitti commessi abitualmente in un arco temporale significativo, che abbiano effettivamente generato profitti per il proposto, e che siano stati l'unica o una rilevante fonte di reddito.
art. 74 T.U. stupefacenti
E la norma penale evocata quale titolo del procedimento penale pendente e motivo degli indizi; la presenza di un procedimento per violazione di tale articolo e considerata elemento fattuale rilevante ai fini della misura di prevenzione.
legge 27 dicembre 1956, n. 1423, art. 4
Richiamata insieme alla normativa sul rimedio in cassazione per affermare che nel procedimento di prevenzione il ricorso per cassazione e ammesso solo per violazione di legge; la possibilita di sindacare la motivazione e dunque limitata.
legge 31 maggio 1965, n. 575, art. 3 ter, secondo comma
Richiamata per i limiti del sindacato in cassazione nei procedimenti di prevenzione, in connessione all'art. 4 della legge 1423/1956.
codice di procedura penale, art. 606 lett. e)
La Corte osserva che l'ipotesi di illogicita manifesta della motivazione non rientra tra i vizi deducibili in cassazione nel procedimento di prevenzione salvo che non si tratti di motivazione inesistente o meramente apparente.
Sentenza Corte costituzionale n. 34 del 2019
Richiamata come punto di riferimento per il corretto equilibrio tra misure di prevenzione e garanzie, e valorizzata dalla giurisprudenza di legittimita nel definire i criteri per l'applicazione delle misure basate sulla pericolosita generica.
Giurisprudenza: Sez. 1, n. 8038 del 5 febbraio 2019 (Manauro)
Affermata la possibilita, nel procedimento di prevenzione, di diversa qualificazione della categoria di pericolosita rispetto a quella indicata nella proposta, purché fondata sugli stessi elementi di fatto e garantito il contraddittorio.
Giurisprudenza: Sez. 5, n. 182 del 30 novembre 2020 (Zangrillo)
Enucleati i criteri per le categorie di delitto legittimanti misure fondate sulla pericolosita generica: delitti commessi abitualmente, generazione di profitti concreti, e costituzione di una fonte di reddito rilevante.
Sentenza Corte EDU Drassich c. Italia (11 dicembre 2007)
La Corte di Cassazione ha escluso l'applicabilita dei principi di tale sentenza nel procedimento di prevenzione in relazione all'obbligo di riapertura del contraddittorio sulla diversa qualificazione della categoria di pericolosita.
Massime di principio
- Nel procedimento di prevenzione il ricorso per cassazione e ammesso solo per violazione di legge: il sindacato sulla motivazione e molto limitato e non puo essere trasformato in un riesame di merito salvo che la motivazione sia del tutto inesistente o meramente apparente.
- La nuova qualificazione giuridica della pericolosita (es. pericolosita generica invece che qualificata) e ammissibile se fondata sugli stessi elementi di fatto contenuti nella proposta e se alla difesa e stato garantito un contraddittorio effettivo e congruo.
- Per applicare una misura basata sulla pericolosita generica (art.1 lett. b d.lgs. 159/2011) occorrono, secondo la giurisprudenza consolidata, elementi fattuali che dimostrino: abitualita nella commissione di delitti in un arco temporale significativo, effettiva generazione di profitti dai reati, e che tali reati siano stati una fonte di reddito rilevante per l'interessato.
- La mera assoluzione o il fatto che non sia stata disposta confisca nei procedimenti penali non esclude automaticamente la possibilita che il giudice di prevenzione valuti altri elementi indiziari e la complessiva condotta pregressa ai fini dell'applicazione della misura.
- L'obbligo di soggiorno in un determinato comune puo essere motivato quando sussistano elementi che connettono l'interessato a reti o sodalizi operanti in quel luogo, giustificando la limitazione per la tutela della sicurezza pubblica.
- Il ricorrente deve valutare il rischio di condanna alle spese e di ammenda in caso di ricorso manifestamente infondato o inammissibile in materia di prevenzione.
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