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Cassazione Penale, Ordinanza n. 15545/2025 del 18/04/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la decisione di merito, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. In concreto, la contestazione riguardava il rinvenimento in un'autovettura condotta dall'imputato di un coltello a scatto, occultato alla vista; la difesa sosteneva che il fatto fosse di particolare tenuità perché l'arma era nascosta e il veicolo non era di proprietà dell'imputato. La Corte di cassazione ha ritenuto che tali censure si risolvessero in doglianze di fatto non consentite in sede di legittimità e, comunque, ripropositive di questioni già valutate dal giudice di merito, il quale aveva logicamente escluso la particolare tenuità valorizzando la natura e le dimensioni del coltello e l'assenza di una plausibile giustificazione al momento del controllo.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che le censure erano di merito, non scrutinabili in cassazione, e che la sentenza impugnata aveva già escluso in modo logico la particolare tenuità del fatto in considerazione della oggettiva potenzialità offensiva del coltello a scatto rinvenuto nell'auto condotta dall'imputato. Conseguentemente, ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro tremila alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 131-bis c.p.

    La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto non è riconoscibile quando la valutazione di merito evidenzi una concreta e non trascurabile potenzialità offensiva della condotta e un disvalore non ridotto dalle circostanze dedotte dalla difesa.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e, salvo ipotesi di esonero, a una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non sono ammissibili censure che, sotto il pretesto della violazione di legge o del vizio di motivazione, mirano in realtà a una nuova valutazione del fatto e delle prove.
  • La particolare tenuità del fatto può essere esclusa quando l'oggetto della condotta presenti una rilevante potenzialità offensiva, idonea a mantenere apprezzabile il disvalore del fatto, anche se il bene sia occultato o non di proprietà dell'agente.
  • La mancata offerta, nell'immediatezza del fatto, di una plausibile giustificazione sul possesso dell'oggetto rilevante può concorrere a escludere il riconoscimento della causa di non punibilità ex art. 131-bis c.p.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento della somma stabilita dalla Corte in favore della Cassa delle ammende, salvo cause di esonero.

Come è indicizzato

MaterieCause di non punibilitàImpugnazioni
RamiParte generaleProcesso penale
IstitutiParticolare tenuità del fatto

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