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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 29623/2023 del 10/07/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Ricorso per cassazione proposto dall'avvocato Francesco Arienzo in favore dell'imputato articolato in quattro motivi: 1) rispetto al capo A) censura di errata applicazione dell'art. 497 ter c.p. e vizi di motivazione perché il ricorrente è appartenente all'Arma dei Carabinieri e quindi, secondo il ricorrente, non vi sarebbe offesa giuridica tutelata dalla norma; 2) rispetto al capo B) censura di errata applicazione degli artt. 477 e 482 c.p. e travisamento della prova: la fotocopia del permesso per disabili era intestata alla proprietaria del veicolo (la madre), sicché la copia esposta sul cruscotto non integrerebbe il reato poiché manca divergenza tra titolare del permesso e proprietario del veicolo; si contesta inoltre che la copia avesse apparenza di originale, non essendo stati compiuti accertamenti tecnici; 3) dedotta la mancata riqualificazione nell'illecito amministrativo ex art. 188 comma 4 C.d.S., invocando orientamento giurisprudenziale che ricondurrebbe tali ipotesi alla sfera amministrativa; 4) censura dell'esclusione della lieve entità ex art. 131-bis c.p., per non avere adeguatamente considerato le circostanze attenuanti relative alla natura e modalità del fatto (oggetti di natura commerciale, paletta e lampeggiante non visibili dall'esterno, mera fotocopia del permesso).

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato, annullando la sentenza impugnata e rinviando per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte d'Appello di Roma. I giudici di legittimità hanno rilevato carenze motivazionali: non è stato adeguatamente spiegato perché una paletta e un lampeggiante di evidente provenienza commerciale (recanti marchi/nomi di produttore) e riposti all'interno di un veicolo chiuso siano stati ritenuti comunque idonei a ingannare l'osservatore medio circa l'appartenenza a forze di polizia (art. 497 ter); analogamente, non è stata chiarita la ragione per cui la fotocopia del permesso disabili intestato alla proprietaria del veicolo sia stata qualificata come falso idoneo a integrare il reato ex artt. 477-482 c.p., posto che la corrispondenza tra titolare del permesso e proprietario del veicolo esclude in linea di principio il reato. Pertanto la sentenza è annullata con rinvio per un nuovo esame, che dovrà valutare in modo più circostanziato la visibilità e l'apparenza degli oggetti e l'uso effettivo della fotocopia del permesso, nonché l'eventuale riconduzione alla fattispecie amministrativa e l'applicabilità dell'art. 131-bis.

Norme richiamate

  • art. 497 ter cod. pen.

    La norma tutela la riserva alle forze dell'ordine dei segni distintivi e degli oggetti idonei al riconoscimento della qualifica; per integrare il reato è necessario che i segni, pur non originali, siano tali da simulare gli originali e ingannare l'osservatore medio circa la qualifica.

  • artt. 477 - 482 cod. pen.

    Riguardano il falso materiale e l'utilizzo di documenti falsi; per integrare il reato occorre che la riproduzione del permesso abbia apparenza e funzione di originale e sia esposta per trarre in inganno quando il titolare del permesso e il proprietario del veicolo non coincidono.

  • art. 490 cod. pen.

    Richiamato incidentalmente nella presente vicenda per questioni di falsità documentale, ma la Corte di legittimità ha ritenuto necessario chiarire se la fotocopia esposta avesse i requisiti di falsità idonea a integrare il reato.

  • art. 131-bis cod. pen.

    Norma sulla causa di non punibilità per lieve entità del fatto: la Corte ha osservato che l'appartenenza dell'imputato alle forze dell'ordine non è di per sé decisiva e che devono essere valutati tutti gli elementi fattuali e le modalità del fatto per escludere o riconoscere la lieve entità.

  • art. 188 comma 4 Codice della Strada

    Norma amministrativa sanzionatoria relativa all'uso dei contrassegni per invalidi: il ricorrente ha sostenuto che l'ipotesi concreta potrebbe essere ricondotta alla sfera amministrativa, dovendosi valutare la possibile riqualificazione dei fatti come illecito amministrativo.

Massime di principio

  • Per integrare il reato previsto dall'art. 497 ter c.p. non è sufficiente la mera detenzione di oggetti che richiamano segni distintivi delle forze dell'ordine; è necessario che tali oggetti, anche se non originali, abbiano apparenza e visibilità tali da poter ingannare l'osservatore medio circa la qualifica del detentore.
  • La valutazione della visibilità e dell'apparenza materiale degli oggetti (se sono riposti all'interno di un veicolo chiuso, recano marchi commerciali evidenti ecc.) è determinante; l'assenza di accertamenti tecnici o di una motivazione circostanziata sulla capacità ingannatoria comporta vizio della decisione.
  • Quanto alla riproduzione di permessi per disabili, se il permesso è intestato al proprietario del veicolo la mera esposizione di una fotocopia sul cruscotto non implica automaticamente il reato di falso: occorre verificare che la copia avesse apparenza e funzione di originale e che fosse utilizzata per trarre in inganno terzi quando il titolare del permesso e il proprietario del veicolo non coincidono.
  • In controversie analoghe va attentamente considerata la possibile riqualificazione nell'illecito amministrativo ex art. 188 c.d.s. quando il fatto attiene all'uso improprio di contrassegni di parcheggio per disabili, tenendo conto degli orientamenti giurisprudenziali che distinguono fattispecie penali e amministrative.
  • L'appartenenza dell'imputato alle forze dell'ordine può incidere sulla valutazione della responsabilità e della eventuale lieve entità ma non è di per sé sufficiente a escludere l'applicazione della pena; il giudice deve motivare valutando tutte le circostanze fattuali e personali previste dall'art. 131-bis c.p.

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