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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 11144/2026 del 24/03/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il difensore dell'imputato ha impugnato la sentenza sostenendo: (i) errata applicazione della legge penale e illogicità della motivazione nella qualificazione dei materiali rinvenuti (organi motore, pneumatici, oli esausti) come rifiuti pericolosi ai sensi dell'art. 256, comma 2, D.Lvo 152/2006, richiamando campionamenti e rapporti di laboratorio favorevoli alla tesi che si trattasse di rifiuti non pericolosi; (ii) violazione di legge e carenza di motivazione ai sensi dell'art. 606 lett. b) ed e) c.p.p. rispetto alla ricostruzione del reato di ricettazione, sostenendo che il semplice possesso di organi motore non prova la conoscenza della provenienza illecita; (iii) violazione di legge e difetto di motivazione in ordine all'applicazione dell'art. 62-bis c.p., lamentando che le valutazioni sull'applicabilità delle circostanze attenuanti non siano state adeguatamente considerate in appello.

La decisione

La Corte Suprema ha dichiarato il ricorso inammissibile perché i motivi risultano reiterativi e manifestamente infondati. Ha ritenuto corretta la qualificazione dei materiali come rifiuti pericolosi sulla base di consolidata giurisprudenza di legittimità e degli accertamenti in sede di sopralluogo, nonostante le certificazioni richiamate dalla difesa. Ha inoltre ritenuto adeguatamente provati gli elementi del reato di ricettazione sulla base del possesso di numerose parti di autovetture derivate da precedenti furti in assenza di giustificazione. La Corte ha confermato la negazione delle attenuanti generiche come logicamente motivata. Per effetto della declaratoria di inammissibilità il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • D.Lvo 152/2006, art. 256, comma 2

    La Corte ha interpretato l'art. 256(2) nel senso che lo stoccaggio e lo smaltimento di organi motore, pneumatici e oli esausti, quando i materiali sono misti, non tracciati e conservati senza autorizzazione, devono essere qualificati come rifiuti pericolosi, conformemente alla giurisprudenza di legittimità richiamata.

  • Codice di procedura penale, art. 606 lett. b) ed e)

    I motivi invocati ai sensi dell'art. 606 (violazione di legge e vizio di motivazione) sono stati considerati manifestamente infondati: la Corte ha ritenuto che non sussista né un errore di diritto né un'illogicità tale da giustificare la cassazione.

  • Codice penale, art. 62-bis

    La censura relativa alla valutazione delle circostanze attenuanti o di specifiche cause di diminuzione è stata ritenuta priva di fondamento: la Corte d'appello aveva motivato la negazione delle attenuanti generiche in modo congruo e non illogico.

  • Codice di procedura penale, art. 616

    Applicato per disporre la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e per la determinazione dell'importo da versare alla Cassa delle ammende a titolo di sanzione per il ricorso ritenuto inammissibile.

  • Disp. att. cod. proc. pen., art. 173

    Norma procedurale utilizzata per il riepilogo e la sintesi dei motivi di ricorso nella decisione di cassazione; il ricorso era riassunto ex art. 173 disp. att. c.p.p.

  • Giurisprudenza della Cassazione (Sez. 3, n. 19209/2017; Sez. 3, n. 34917/2015)

    Precedenti della Corte che qualificano l'attività di stoccaggio e smaltimento di organi motore come condotta avente ad oggetto rifiuti pericolosi; tali precedenti sono stati invocati per confermare la qualificazione operata dalla Corte territoriale.

Massime di principio

  • La qualificazione dei materiali come rifiuti pericolosi dipende non solo dalle analisi di laboratorio ma anche dall'accertamento in concreto (tipo di materiali, mescolanza, tracciabilità, modalità di conservazione e mancanza di autorizzazioni); precedenti consolidati della giurisprudenza possono prevalere su singole certificazioni contrarie.
  • Il mero possesso di parti di veicoli non esclude automaticamente il reato di ricettazione quando siano rinvenuti numerosi componenti riconducibili a precedenti furti e manchi giustificazioni plausibili: il giudice può inferire la conoscenza della provenienza illecita dal complesso indiziario.
  • Le doglianze sulla motivazione in Cassazione devono evidenziare contraddizioni o illogicità specifiche e non possono limitarsi a una mera diversa valutazione dei fatti; motivi reiterativi o manifestamente infondati sono dichiarati inammissibili con sanzioni.
  • Le richieste di riconsiderazione delle circostanze attenuanti (art. 62-bis e simili) devono essere supportate da argomentazioni concrete e mezzi di prova nuovi o da errori di fatto/diritto evidenti; altrimenti l'apprezzamento discrezionale del giudice di merito è convalidato.
  • Quando si intende contestare la classificazione tecnica di un rifiuto, è strategico produrre perizie tecniche solide e criticare specificamente i rilievi del sopralluogo e le metodologie applicate, nonché distinguere fra valutazioni di fatto e questioni di diritto.

Testo integrale

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