Cassazione Penale, Ordinanza n. 05341/2026 del 10/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, confermando quindi la decisione di merito. Ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello di Roma che lo aveva ritenuto responsabile, in concorso con il padre, di una condotta inerente alla detenzione e cessione di stupefacente. In particolare, il primo motivo contestava il concorso dell'imputato nella detenzione della sostanza ascritta al padre, sostenendo in sostanza una diversa lettura dei fatti; gli ulteriori motivi riguardavano l'esclusione della particolare tenuità del fatto e il trattamento sanzionatorio. La Corte di cassazione ha ritenuto il primo motivo meramente reiterativo di questioni di fatto, osservando che il giudice di appello aveva valorizzato un dato ritenuto decisivo, cioè la ricezione personale, da parte dell'imputato, della banconota corrispondente al prezzo della cessione della dose. Ha inoltre ritenuto aspecifici gli altri motivi, poiché la Corte territoriale aveva già individuato elementi oggettivi idonei a sorreggere il diniego della tenuità, in particolare la non occasionalità del fatto e i precedenti a carico dell'imputato, con conseguente adeguatezza anche della pena applicata.
Norme richiamate
La particolare tenuità del fatto è stata esclusa sulla base di elementi oggettivi indicati dalla Corte d'appello, in particolare la non occasionalità della condotta e i precedenti dell'imputato.
La vicenda riguarda una condotta di detenzione e cessione di stupefacente, valutata in termini di concorso dell'imputato nella cessione effettuata dal padre.
Massime di principio
- Il motivo di ricorso che si risolva nella mera riproposizione di una diversa lettura del compendio probatorio è inammissibile se la sentenza impugnata ha già affrontato in modo logicamente coerente il dato fattuale decisivo.
- In sede di legittimità non è consentito sollecitare una nuova valutazione del fatto quando il giudice di merito abbia indicato un elemento specifico e dirimente della partecipazione dell'imputato alla condotta criminosa.
- La doglianza sull'esclusione della particolare tenuità del fatto deve confrontarsi con gli elementi concreti valorizzati dal giudice di merito; se questi ha richiamato la non occasionalità della condotta e i precedenti dell'imputato, il motivo è aspecifico se non censura tali rationes decidendi.
- La censura sul trattamento sanzionatorio è inammissibile quando non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata e non evidenzia manifeste illogicità o violazioni di legge.
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