Cassazione Penale, Sentenza n. 9299/2024 del 04/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che aveva respinto la richiesta di liberazione anticipata (detrazione di 45 giorni per semestre) relativa ai semestri dal 9/07/2013 al 23/06/2017. Il ricorrente deduceva violazione di legge e vizio di motivazione sostenendo che: l'espiazione agli arresti domiciliari non può essere automaticamente preclusiva della liberazione anticipata in mancanza di relazione sul trattamento rieducativo; la documentazione prodotta attestante periodi lavorativi avrebbe dovuto indurre accertamenti INPS; le successive pendenze giudiziarie non sarebbero rilevanti o sarebbero di scarsa gravità e comunque non spiegate nella loro incidenza sul percorso rieducativo.
La decisione
Ricorso rigettato. La Corte ha ritenuto applicabile l'art. 54 ord. pen. che concede la detrazione solo se il condannato "ha dato prova di partecipazione all'opera di rieducazione" e ha confermato la valutazione negativa del Tribunale di Sorveglianza di Napoli. La sentenza ha rilevato: a) la mancanza di elementi positivi concreti relativi al periodo in esame (nonostante la detenzione domiciliare, non è stata documentata attività lavorativa continuativa autorizzata); b) le certificazioni INPS prodotte confermano l'assenza di contribuzione nel periodo 2013-2017; c) le plurime ricadute nel crimine commesse dopo l'espiazione (diversi reati e procedimenti a partire dal 2019 fino al 2022) sono indizio della mancata adesione al percorso rieducativo e legittimano la valutazione negativa. Conseguentemente il ricorso è stato respinto e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
"al condannato a pena detentiva che ha dato prova di partecipazione all'opera di rieducazione è concessa, quale riconoscimento di tale partecipazione, e ai fini del suo più efficace reinserimento nella società, una detrazione di quarantacinque giorni per ogni singolo semestre di pena scontata. A tal fine è valutato anche il periodo trascorso in stato di custodia cautelare o di detenzione domiciliare"
La concessione della detrazione è subordinata alla prova concreta della partecipazione all'opera di rieducazione; tale prova non può essere presunta e deve emergere dagli atti. Il periodo trascorso in detenzione domiciliare è valutabile ma non automatizza il riconoscimento del beneficio.
art. 616, comma 1, cod. proc. pen.
"alla decisione consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento"
In caso di rigetto del ricorso va disposta la condanna del ricorrente alle spese processuali, salvo diverse valutazioni del giudice.
Massime di principio
- La liberazione anticipata per detrazione semestrale richiede la prova concreta della partecipazione all'opera di rieducazione; l'assenza di una relazione carceraria non esclude il beneficio ma impone la necessità di altri elementi positivi probatori.
- La detenzione domiciliare è valutabile ai fini del beneficio, ma il richiedente deve dimostrare l'effettivo impegno in attività rilevanti (es. lavoro continuativo, percorsi formativi, autorizzazioni) che favoriscano il reinserimento.
- Documentazione fiscale o contributiva (es. certificazioni INPS) ha rilievo probatorio: l'assenza di contribuzione nel periodo oggetto della richiesta conferma l'inattività e può giustificare il diniego.
- Comportamenti successivi all'espiazione (nuove condanne o procedimenti per reati commessi dopo il periodo per cui si chiede il beneficio) sono elementi idonei a rivelare la mancata adesione al percorso rieducativo e possono influire negativamente sulla valutazione anche dei semestri precedenti.
- La produzione documentale in giudizio deve essere credibile e, se contestata, può non essere ammessa se manca autenticità o riscontri oggettivi; il giudice non è obbligato ad effettuare accertamenti d'ufficio quando dagli atti prodotti risulti l'assenza di elementi favorevoli.
- Il ricorso contro il diniego del beneficio deve contestare motivazioni concrete e offrire prova alternativa: argomentazioni generiche sulla natura degli atti postumi o sulla loro scarsa gravità sono difficilmente persuasive senza elementi probatori specifici.
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