Cassazione Civile, Ordinanza n. 05658/2023 del 23/02/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce da un decreto ingiuntivo ottenuto da una società accreditata per il pagamento di un corrispettivo a titolo di conguaglio per prestazioni rese nei mesi di ottobre-dicembre 2008. L’azienda sanitaria propose opposizione sostenendo che il credito non fosse dovuto perché la struttura avrebbe superato il tetto di spesa e, di conseguenza, fosse applicabile la regressione tariffaria. Il Tribunale accolse l’opposizione e revocò il decreto; la Corte d’appello respinse il gravame della società, ritenendo che l’eventuale ritardo negli adempimenti di monitoraggio potesse al più fondare una domanda risarcitoria, ma non impedire la modulazione amministrativa della regressione tariffaria entro i limiti di finanza pubblica. Avverso l’ordinanza della Cassazione che aveva già respinto il ricorso per cassazione, la società propose revocazione per errore di fatto ex art. 395 n. 4 c.p.c., deducendo un omesso esame del motivo di ricorso relativo al mancato assolvimento dell’onere probatorio da parte dell’azienda sanitaria in ordine al superamento del tetto di spesa, e sostenendo che la Corte non avrebbe considerato documenti attestanti l’aumento del budget, la tardiva comunicazione dei dati di spesa e l’asserita mancata incidenza della società sullo sforamento. La resistente eccepì anche l’inammissibilità del controricorso per asserita violazione del protocollo CNF-Cassazione.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per revocazione. Ha ritenuto che l’errore di fatto revocatorio, quando investe una sentenza della Cassazione, debba riguardare atti interni al giudizio di legittimità, cioè quelli esaminati direttamente dalla Corte nell’ambito dei motivi di ricorso o delle questioni rilevabili d’ufficio. Nel caso concreto, i documenti indicati dalla ricorrente provenivano dal giudizio di merito e non erano stati specificamente ricondotti ad atti interni né dimostrato che il loro esame fosse imposto dai motivi di ricorso. Inoltre, la doglianza tendeva in realtà a censurare la mancata valorizzazione di documenti ai fini dell’accertamento dei fatti, attività che non compete al giudice di legittimità. La Corte ha anche escluso il vizio del controricorso. La società ricorrente è stata condannata alle spese e al versamento dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
L’errore di fatto revocatorio deve consistere in una falsa percezione di un fatto decisivo, ma per le decisioni della Cassazione deve riferirsi ad atti interni del giudizio di legittimità.
Richiamato in relazione ai requisiti del ricorso e, per estensione, alle prescrizioni applicabili al controricorso nei limiti in cui siano esigibili.
Richiamato come norma sui requisiti del ricorso, evocata anche per valutare il controricorso nei limiti della compatibilità.
Le prescrizioni relative al controricorso operano solo nei limiti in cui siano compatibili.
Rilevato per individuare gli atti depositati insieme al ricorso che possono costituire atti interni del giudizio di legittimità.
Indicato per comprendere quali atti, se depositati insieme al ricorso, possano entrare nel novero degli atti interni.
La Corte osserva che il giudizio di legittimità non consente nuovi scrutini fattuali, ma solo il controllo sui motivi tipici di ricorso.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
In caso di inammissibilità del ricorso, sussistono i presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 1, comma 17, L. n. 228 del 2012
Norma richiamata quale fonte dell’ulteriore contributo unificato dovuto in caso di soccombenza dell’impugnante.
Cass. 29 luglio 2021, n. 21831
La violazione del protocollo CNF-Cassazione non determina autonomamente nullità, improcedibilità o inammissibilità se non trova base nelle norme processuali.
Cass. 22 ottobre 2018, n. 26643
L’errore di fatto revocatorio della sentenza di Cassazione deve riguardare atti interni del giudizio di legittimità.
Cass. 5 marzo 2015, n. 4456
Conferma che l’errore revocatorio è circoscritto agli atti interni del giudizio di legittimità.
Cass. 18 febbraio 2014, n. 3820
Conferma il medesimo principio sulla delimitazione dell’errore di fatto revocatorio.
Cass. 22 novembre 2006, n. 24856
Gli atti del fascicolo d’ufficio possono rilevare come atti interni solo quando la Corte debba esaminarli direttamente per errores in procedendo o questioni rilevabili d’ufficio.
Massime di principio
- L’errore di fatto revocatorio contro una sentenza della Corte di cassazione è configurabile solo se la supposizione errata riguarda un fatto risultante dagli atti interni del giudizio di legittimità, non da documenti del solo merito.
- Non è ammissibile utilizzare la revocazione per ottenere una nuova valutazione dei documenti di merito o una rivalutazione dell’accertamento fattuale compiuto dai giudici di merito.
- Per integrare l’errore di fatto revocatorio, la decisione deve essere fondata sulla supposizione dell’esistenza di un fatto escluso in modo incontrovertibile, oppure sulla supposizione dell’inesistenza di un fatto positivamente emergente; non basta che la Corte abbia omesso di valorizzare elementi istruttori invocati dalla parte.
- Nel giudizio di legittimità, i documenti di merito assumono rilievo solo se la loro considerazione sia imposta dai motivi di ricorso o da questioni rilevabili d’ufficio e comunque nei limiti del controllo di legittimità.
- La violazione di protocolli tra Corte di cassazione e avvocatura non comporta, di per sé, invalidità processuali se la sanzione non è prevista o giustificata dalle norme del codice di rito.
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