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Cassazione Penale, Ordinanza n. 02507/2025 del 21/01/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso perché proposto personalmente dal condannato, in violazione dell'art. 613, comma 1, primo periodo, c.p.p., che richiede la sottoscrizione dell'atto da parte di un difensore iscritto nell'albo speciale della Cassazione. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (tribunale di sorveglianza)

La controversia

Il condannato ha impugnato per cassazione l'ordinanza resa dal tribunale di sorveglianza di Genova in data 10 luglio 2024. Dalla sentenza di legittimità emerge però esclusivamente un profilo processuale: il ricorso è stato presentato personalmente dal condannato, senza la sottoscrizione di un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione. La Corte ha quindi rilevato che tale modalità determina l'inammissibilità del ricorso ai sensi dell'art. 613, comma 1, primo periodo, c.p.p., senza affrontare il merito dell'ordinanza impugnata.

Norme richiamate

  • art. 613, comma 1, c.p.p.

    "l'atto di ricorso, le memorie e i motivi nuovi devono essere sottoscritti, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della corte di cassazione"

    Il ricorso per cassazione deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da un difensore iscritto nell'albo speciale; il deposito personale da parte del condannato integra la causa di inammissibilità.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione, l'impugnazione proposta personalmente dall'imputato o dal condannato è inammissibile quando la legge richiede la sottoscrizione dell'atto da parte di un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione.
  • La violazione del requisito di patrocinio speciale integra una causa processuale assorbente che preclude ogni esame del merito del provvedimento impugnato.
  • In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e può essere altresì onerato del versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniReati ostativi
RamiProcesso penaleEsecuzione penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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