Salta al contenuto
ordinanza_penale

Cassazione Penale, Ordinanza n. 07113/2026 del 23/02/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che aveva affermato la sua responsabilità per truffa. Con il primo motivo ha contestato l'affermazione di responsabilità per il reato ex art. 640 c.p., richiamando precedenti giurisprudenziali ritenuti dalla Corte non pertinenti o inesistenti, e sostanzialmente riproponendo censure già svolte in appello e già disattese. Con il secondo e il terzo motivo ha dedotto, rispettivamente, la mancata assunzione di una prova decisiva e il travisamento della prova. La Corte ha ritenuto il primo motivo manifestamente infondato e comunque non deducibile perché privo di specificità, essendo una mera reiterazione delle doglianze d'appello; ha inoltre ritenuto il secondo e il terzo motivo generici e indeterminati, perché non indicavano gli elementi fattuali e argomentativi necessari a consentire il sindacato del giudice di legittimità, in violazione dell'art. 581, comma 1, lett. c) c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 640 c.p.

    Norma incriminatrice richiamata per qualificare il fatto contestato come truffa; la Corte non entra nel merito della configurabilità perché il motivo è dichiarato inammissibile e comunque manifestamente infondato.

  • art. 581, comma 1, lett. c), c.p.p.

    Il ricorso per cassazione deve contenere motivi specifici e indicare in modo puntuale gli elementi a sostegno delle censure; la mera reiterazione di doglianze già respinte in appello o l'assenza di specificazione rendono il motivo generico e inammissibile.

  • art. 616 c.p.p.

    Base per la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • È inammissibile il motivo di ricorso per cassazione che si limiti a riprodurre, senza confrontarsi criticamente con la motivazione della sentenza impugnata, censure già dedotte in appello e già disattese dal giudice di merito.
  • La specificità del motivo di ricorso richiede l'indicazione puntuale delle ragioni di dissenso rispetto alla sentenza impugnata; doglianze generiche o indeterminate non consentono al giudice di legittimità di esercitare il controllo richiesto.
  • Le deduzioni sulla mancata assunzione di una prova decisiva e sul travisamento della prova devono essere corredate dall'indicazione concreta degli elementi probatori rilevanti e del rapporto di decisività, altrimenti sono inammissibili.
  • In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende, salvo diverse cause di esclusione previste dalla legge.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniTruffa
RamiProcesso penaleDelitti contro il patrimonio
SottomaterieTruffa aggravata
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.