Cassazione Penale, Sentenza n. 12474/2024 del 27/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione della sentenza del Giudice di Pace di Como che aveva dichiarato la responsabilità penale del ricorrente per il reato di cui all'art.10-bis d.lgs. n.286/1998 e comminato ammenda di euro 5.000. Il ricorrente deduce vizio del procedimento e invalidità della dichiarazione di assenza: in sede di controllo di polizia era stato nominato un difensore d'ufficio che non aveva accettato la domiciliazione, e tuttavia gli atti erano stati notificati al difensore; manca prova della effettiva conoscenza, da parte dell'imputato, dei contenuti dell'accusa e della data del processo, sicché la dichiarazione di assenza sarebbe invalida e la sentenza nulla.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto ammissibile il ricorso (sussistenza dei requisiti formali, compresa la nomina fiduciaria post-sentenza conforme alla novella normativa 2022). Sulla questione principale, ha accolto il motivo: ha dichiarato la nullità della dichiarazione di assenza perché non vi era prova dell'effettiva instaurazione del rapporto professionale con il difensore d'ufficio e dunque della conoscenza del processo da parte dell'imputato. Conseguentemente la Corte ha annullato la sentenza impugnata.
Norme richiamate
art. 10-bis d.lgs. n.286 del 1998
Norma sostanziale del reato per il quale l'imputato era stato condannato; indicata come oggetto della contestazione.
art. 581 comma l-quater cod. proc. pen.
art. 581 comma lquater cod.proc.pen.
Prevede, a pena di inammissibilità, l'allegazione di specifico mandato ad impugnare rilasciato dopo la pronuncia della sentenza contenente dichiarazione o elezione di domicilio; la Corte ha ritenuto l'atto allegato conforme a tale requisito.
art. 420-bis comma 2 cod. proc. pen.
art. 420 bis comma 2 cod.proc.pen.
Disciplina la procedura per il processo in assenza e le ipotesi in cui può essere disposta la notifica al difensore; la Corte richiama che tale notifica non basta se non sussiste prova della effettiva conoscenza dell'imputato.
art. 178 comma 1 lett. c cod. proc. pen.
art.178 comma 1 lett. c cod.proc.pen.
Norma che collega la tutela della presenza dell'imputato a vizi di nullità; la Corte utilizza la matrice di questa norma per la valutazione del tipo di nullità.
Disciplina le nullità assolute; la Corte aderisce all'orientamento che qualifica come nullità assoluta la notifica che non garantisca la certezza della conoscenza del processo da parte dell'imputato.
Riguarda le nullità relative e la possibile sanatoria; la Corte motivatamente esclude in questo caso la sanabilità, ritenendo la nullità assoluta.
Massime di principio
- La notifica degli atti al difensore d'ufficio non è automaticamente idonea a far ritenere che l'imputato abbia avuto effettiva conoscenza del processo: occorre verifica dell'effettività del rapporto professionale e della concreta conoscenza da parte dell'imputato.
- Se non sussiste prova che l'imputato conosceva l'accusa e la data del dibattimento, la dichiarazione di assenza integra un vizio che può essere qualificato come nullità assoluta, con conseguente annullamento della sentenza.
- A seguito della novella del 2022, per le sentenze pronunciate dopo il 30/12/2022 è necessario allegare, a pena di inammissibilità, un mandato specifico rilasciato dall'imputato dopo la sentenza contenente dichiarazione o elezione di domicilio; tuttavia la Corte ammette forme non rigorose se la volontà dell'imputante è chiaramente desumibile.
- Il giudice di merito deve accertare, prima di dichiarare la presenza di un processo in assenza, la certezza della conoscenza del procedimento da parte dell'imputato o la sua volontaria sottrazione; omissioni su questo punto determinano vizio insanabile.
- In casi analoghi, la parte che ritenga invalida la dichiarazione di assenza può ottenere l'annullamento del giudicato e, se necessario, la rinnovazione del giudizio; pertanto è essenziale documentare correttamente le notifiche e il rapporto con il difensore.
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