Cassazione Penale, Ordinanza n. 19025/2025 del 21/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ricorreva per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la condanna per detenzione e cessione di sostanze stupefacenti, lamentando un unico motivo di violazione di legge: il giudice di merito non avrebbe riconosciuto la fattispecie di lieve entità prevista dall'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990. In fatto, la decisione di merito aveva valorizzato l'attività di osservazione degli operanti, dalla quale risultavano otto episodi di cessione in un arco temporale molto ristretto (20-30 minuti), ritenuti indicativi della non occasionalità della condotta e quindi incompatibili con la lieve entità.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la motivazione della Corte d'appello fosse conforme ai principi delle Sezioni Unite in tema di lieve entità del fatto in materia di stupefacenti, poiché la valutazione complessiva degli indici normativi (dato qualitativo e quantitativo, mezzi, modalità e circostanze dell'azione) può escludere la fattispecie attenuata quando uno degli indici risulti negativamente assorbente. Alla declaratoria di inammissibilità è seguita la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, non essendo ravvisabile assenza di colpa nella causa di inammissibilità.
Norme richiamate
art. 73, commi 1 e 4, d.P.R. 309/1990
norma incriminatrice posta a base della condanna confermata nei giudizi di merito per detenzione e cessione di sostanze stupefacenti
art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990
fattispecie di lieve entità invocata dal ricorrente; la Corte richiama i principi secondo cui è configurabile solo in presenza di minima offensività, valutata complessivamente alla luce di tutti gli indici legali
in caso di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende
sentenza Corte cost. 13 giugno 2000, n. 186
richiamata per il criterio di non addebitabilità della causa di inammissibilità quando la parte abbia proposto il ricorso senza colpa nella determinazione della stessa
Massime di principio
- La fattispecie di lieve entità in materia di stupefacenti è configurabile solo quando la condotta presenti minima offensività penale, da desumere in modo complessivo da tutti gli indici normativi: quantità e qualità della sostanza, mezzi, modalità e circostanze dell'azione.
- Ai fini della lieve entità, un singolo indice negativo può assumere valore assorbente e rendere superflue ulteriori considerazioni favorevoli al reo.
- La pluralità di cessioni accertate in un ristretto arco temporale è elemento idoneo a escludere la non occasionalità della condotta e, quindi, la riconducibilità al comma 5 dell'art. 73 d.P.R. 309/1990.
- Nel giudizio di legittimità, il ricorso è inammissibile quando si limita a contestare la valutazione di merito senza evidenziare una reale violazione dei criteri legali applicati dal giudice territoriale.
- Alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna alle spese processuali e alla somma in favore della Cassa delle ammende salvo che risulti l'assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
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