Cassazione Civile, Ordinanza n. 15342/2023 del 31/05/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Alcuni appartenenti alla Guardia di Finanza avevano promosso davanti al TAR del Lazio un giudizio amministrativo per ottenere il riconoscimento di un beneficio economico legato allo scatto anticipato per nascita di figlio, beneficio negato in sede amministrativa. Poiché quel giudizio era ancora pendente, essi avevano ottenuto in un primo procedimento ex L. n. 89/2001 un indennizzo per l'irragionevole durata fino al giugno 2019. Successivamente, ritenendo che il processo presupposto fosse proseguito ancora per circa undici mesi, proposero una seconda domanda di equa riparazione per il periodo ulteriore. La Corte d'appello rigettò l'opposizione ritenendo, da un lato, che vi fosse frazionamento della pretesa indennitaria e, dall'altro, che non fosse allegato un ulteriore concreto pregiudizio non patrimoniale; inoltre osservò che, al momento della seconda domanda, gli interessati sapevano già che la loro pretesa amministrativa era con ogni probabilità infondata, essendosi già pronunciato in senso sfavorevole il Consiglio di Stato su una questione identica. Con un unico motivo di ricorso per cassazione, i ricorrenti denunciarono la violazione dell'art. 6 CEDU e degli artt. 2, 2-bis e 4 della L. n. 89/2001, sostenendo che: la domanda di equa riparazione può essere proposta anche in pendenza del giudizio presupposto e non impedisce una successiva domanda per il periodo ulteriore di ritardo; la seconda richiesta non costituiva abuso del processo; il danno non patrimoniale da irragionevole durata è normalmente presunto e non richiede prova specifica; non poteva negarsi l'indennizzo valorizzando la probabile soccombenza sul merito della causa amministrativa.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha rilevato che il decreto impugnato si fondava su una ratio decidendi autonoma non adeguatamente censurata: la Corte d'appello aveva infatti ritenuto che, al momento della seconda domanda di equa riparazione, i ricorrenti fossero già consapevoli dell'assai probabile infondatezza della loro pretesa nel giudizio presupposto, alla luce di una precedente decisione del Consiglio di Stato su questione identica. Tale consapevolezza, secondo la disciplina della L. n. 89/2001, esclude il riconoscimento dell'indennizzo a chi abbia agito o resistito in giudizio consapevole dell'infondatezza originaria o sopravvenuta delle proprie domande o difese. Poiché il ricorso non attaccava specificamente questa autonoma motivazione, la censura risultava inidonea a travolgere il provvedimento. Sono state richiamate le ulteriori rationes del decreto, ma la loro esamina è stata ritenuta superflua.
Norme richiamate
art. 2, comma 1, L. 24 marzo 2001, n. 89
costituisce il fondamento della domanda di indennizzo per la violazione del termine ragionevole di durata del processo
art. 2, comma 2-quinquies, lett. a), L. 24 marzo 2001, n. 89
esclude l'indennizzo quando la parte abbia agito o resistito in giudizio consapevole dell'infondatezza originaria o sopravvenuta delle proprie domande o difese
art. 2, comma 2-quinquies, lett. g), L. 24 marzo 2001, n. 89
richiamato dalla corte territoriale quale ipotesi di pregiudizio di natura irrisoria in relazione al limitato protrarsi del processo
art. 4, L. 24 marzo 2001, n. 89
consente la proposizione della domanda di equa riparazione anche in pendenza del processo presupposto
art. 5-ter, L. 24 marzo 2001, n. 89
base del giudizio di opposizione avverso il decreto della corte d'appello
art. 6, § 1, CEDU
riconosce il diritto a una decisione del processo in un termine ragionevole
evocato quale parametro di lealtà processuale rispetto al frazionamento della pretesa indennitaria
art. 111 Cost.
richiamato in relazione al principio del giusto processo e alla sollecita definizione del giudizio
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
norma sul vizio denunciato in cassazione per violazione di legge
richiamato in quanto la consapevolezza dell'infondatezza della pretesa può rilevare anche indipendentemente da una condanna per lite temeraria
Massime di principio
- Nel giudizio di equa riparazione, l'indennizzo è escluso quando la parte, al momento in cui domanda il ristoro, abbia già consapevolezza dell'infondatezza originaria o sopravvenuta della pretesa fatta valere nel processo presupposto, anche se non vi sia stata formale condanna ex art. 96 c.p.c.
- La possibilità di proporre la domanda di equa riparazione in pendenza del processo presupposto non impedisce, in astratto, una successiva domanda per il periodo ulteriore di ritardo; tuttavia il diritto all'indennizzo resta soggetto ai limiti e alle esclusioni previste dalla L. n. 89/2001.
- In cassazione, una decisione sorretta da più rationes decidendi autonome può essere utilmente censurata solo se il ricorso investe specificamente tutte le ragioni poste a base del rigetto; la mancata impugnazione di una ratio autonoma rende inammissibile il ricorso.
- La sofferenza non patrimoniale da irragionevole durata del processo è normalmente presunta, ma tale regola non consente di superare le cause legali di esclusione dell'indennizzo previste dalla normativa speciale.
- La valutazione della consapevolezza dell'infondatezza della pretesa può fondarsi anche su un orientamento giurisprudenziale già consolidato sul medesimo tema, sopravvenuto prima della maturazione del ritardo ragionevole o comunque rilevante nel giudizio indennitario.
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