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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 25807/2026 del 09/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (banca)

La controversia

Nel giudizio di prevenzione patrimoniale, una banca aveva proposto opposizione ex art. 59 d.lgs. 159/2011 contro il provvedimento che aveva respinto la domanda di ammissione al passivo di un credito derivante da mutuo fondiario erogato nel 2008 a due congiunti del proposto (fratello e madre). Il finanziamento era finalizzato all'acquisto di un immobile poi colpito, per la sola quota del 50%, da confisca disposta nel procedimento di prevenzione a carico del proposto. La banca sosteneva di aver agito in buona fede, avendo svolto istruttoria bancaria completa, acquisito documentazione reddituale e stipulato un mutuo conforme ai parametri di fondiarietà, garantito da ipoteca di primo grado su immobile di valore molto superiore all'importo finanziato. Il Tribunale, in sede di rinvio dopo precedente annullamento, aveva però nuovamente negato l'ammissione del credito, valorizzando l'asserita insufficienza dell'istruttoria, la notorietà della pericolosità del proposto e il rapporto familiare dei mutuatari. Con il ricorso per cassazione la banca deduceva violazione di legge, mancanza e illogicità della motivazione, lamentando che il giudice del rinvio non avesse indicato: quali specifiche regole di diligenza bancaria fossero state violate; quali ulteriori accertamenti fossero esigibili; in che modo la banca avrebbe potuto percepire il collegamento tra il credito e l'attività illecita del proposto; e per quali elementi concreti potesse ravvisarsi la mala fede o la colpevole ignoranza dell'istituto. Il ricorrente evidenziava inoltre che i mutuatari apparivano solvibili, che la banca non dispone di poteri ispettivi assimilabili a quelli dell'autorità giudiziaria e che la valutazione sulla buona fede deve essere compiuta ex ante, sulla base di dati conoscibili al momento dell'erogazione.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso della banca, rilevando che il decreto impugnato non aveva colmato le lacune motivazionali già indicate nella sentenza rescindente con riguardo al requisito soggettivo dell'art. 52, comma 1, lett. b), d.lgs. 159/2011. In particolare, il Tribunale si era limitato a richiamare l'insufficienza dell'istruttoria, la documentazione reddituale dei mutuatari, il rapporto familiare con il proposto e la successiva emersione della sua pericolosità, senza indicare elementi concreti, anteriori o contestuali al mutuo, dai quali desumere la percepibilità ex ante, da parte dell'istituto, della natura interpositoria dell'operazione o della sua funzionalità all'attività illecita del prevenuto. La Corte ha ritenuto insufficiente anche il richiamo alla mera negligenza bancaria, affermando che l'omissione di cautele istruttorie rileva solo se abbia impedito di verificare il nesso di strumentalità del credito con l'attività illecita. Il decreto è stato quindi annullato con rinvio al Tribunale di Palermo per nuovo esame.

Norme richiamate

  • art. 59 d.lgs. n. 159 del 2011

    Norma processuale richiamata per l'opposizione allo stato passivo nel procedimento di prevenzione patrimoniale.

  • art. 52, comma 1, lett. b), d.lgs. n. 159 del 2011

    L'ammissione del credito va negata solo quando, oltre al nesso oggettivo di strumentalità con l'attività illecita del proposto, risulti anche che il creditore non ha agito in buona fede o ha colpevolmente ignorato tale collegamento.

  • art. 416-bis cod. pen.

    Richiamato solo per indicare un precedente esito assolutorio del proposto e per escludere che la pericolosità sociale successivamente emersa potesse essere automaticamente retrodatata alla data del mutuo.

Massime di principio

  • Nel procedimento di prevenzione patrimoniale, l'esclusione di un credito garantito da ipoteca e sorto prima del sequestro richiede non solo la prova della sua strumentalità rispetto all'attività illecita del soggetto pericoloso, ma anche la dimostrazione della mala fede o della colpevole ignoranza del creditore.
  • La valutazione della buona fede dell'istituto mutuante deve essere compiuta ex ante, cioè con riferimento ai dati concretamente conoscibili al momento dell'erogazione, e non attraverso elementi investigativi o valutazioni prevenzionali successivi.
  • La mera incompletezza dell'istruttoria bancaria o una non perfetta valutazione del merito creditizio non bastano, di per sé, a escludere la buona fede del creditore: occorre dimostrare che tale negligenza abbia impedito di percepire il nesso tra il credito e l'attività illecita del prevenuto.
  • Quando il finanziamento è formalmente richiesto da soggetti diversi dal prevenuto, il rapporto di parentela con quest'ultimo non è sufficiente da solo a provare la strumentalità dell'operazione o la conoscibilità della sua funzione illecita; servono elementi specifici, anteriori o contestuali, percepibili con l'ordinaria diligenza professionale.
  • Nell'apprezzamento della buona fede del creditore rilevano anche gli indici oggettivi di regolarità dell'operazione, come la documentazione reddituale prodotta, il valore del bene offerto in garanzia, il rapporto tra importo finanziato e valore dell'immobile e la presenza di un conto dedicato per l'addebito delle rate.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniConfisca di prevenzione
RamiProcesso penaleMisure di prevenzione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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