Cassazione Civile, Ordinanza n. 07327/2024 del 19/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (lavoratore)
La controversia
La controversia origina dal rigetto, in primo grado e poi in appello, della domanda di riconoscimento della rivalutazione contributiva prevista dall'art. 13, comma 8, L. 257/1992 per l'attività svolta in ambiente esposto ad amianto. La Corte d'appello aveva ritenuto il diritto soggetto a prescrizione decennale e aveva fatto decorrere il termine dal pensionamento, assumendo che da quel momento fosse già nota la lesione del diritto alla maggiorazione contributiva. Il lavoratore ha proposto ricorso per cassazione con tre censure: 1) violazione dell'art. 2935 c.c., per avere individuato il dies a quo nel pensionamento anziché nel momento di effettiva conoscenza o conoscibilità dell'esposizione qualificata all'amianto; 2) nullità della motivazione per asserita incomprensibilità della sentenza d'appello, ai sensi degli artt. 118 disp. att. c.p.c. e 132, comma 2, n. 4, c.p.c.; 3) violazione degli artt. 2727 e 2729 c.c., perché l'affermazione della consapevolezza al pensionamento sarebbe stata tratta senza prova o indizi sufficienti.
La decisione
La Corte di cassazione ha respinto il secondo motivo, ritenendo che la motivazione della sentenza d'appello non fosse affetta da motivazione apparente o incomprensibile, poiché il percorso logico sulla decorrenza della prescrizione era percepibile e intellegibile. Ha invece accolto il primo e il terzo motivo, affermando che il diritto alla rivalutazione contributiva ex art. 13, comma 8, L. 257/1992 è soggetto a prescrizione decennale, ma il termine decorre solo dal momento in cui l'interessato abbia avuto o potuto avere conoscenza dell'esposizione oltre soglia all'amianto durante la lavorazione; il pensionamento, di per sé, non è un criterio automatico né sufficiente per far decorrere la prescrizione, perché richiede un accertamento concreto della consapevolezza o conoscibilità. La sentenza impugnata è stata quindi cassata limitatamente ai capi investiti dalle censure accolte e la causa è stata rinviata alla Corte d'appello di Caltanissetta, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
"rivalutazione contributiva"
Il beneficio contributivo per esposizione ad amianto è riconosciuto, ma la relativa pretesa è assoggettata a prescrizione decennale; la decorrenza richiede la verifica della conoscenza o conoscibilità dell'esposizione oltre soglia.
La prescrizione decorre dal momento in cui il diritto può essere fatto valere; nel caso del beneficio contributivo per amianto, ciò coincide con la concreta conoscenza o conoscibilità dell'esposizione, non automaticamente con il pensionamento.
Invocato dal ricorrente per censurare la motivazione della sentenza d'appello; la Corte esclude il vizio di motivazione apparente.
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
La motivazione è ritenuta esistente e percepibile, quindi non sussiste nullità della sentenza per difetto radicale di motivazione.
Le presunzioni semplici non possono essere utilizzate per affermare automaticamente la consapevolezza dell'esposizione in assenza di indici concreti.
La prova presuntiva della conoscenza dell'esposizione deve poggiare su elementi specifici e non su un automatismo fondato sul solo pensionamento.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
Usato per denunciare violazione e falsa applicazione di legge in tema di prescrizione e prova presuntiva.
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
Usato per denunciare la nullità della sentenza per motivazione apparente o incomprensibile.
art. 375, secondo comma, n. 4-quater, c.p.c.
Indicata quale norma processuale che consente la trattazione camerale del ricorso.
Indicata quale disciplina della trattazione in camera di consiglio e del deposito dell'ordinanza.
Massime di principio
- Il diritto alla rivalutazione contributiva per esposizione ad amianto è soggetto a prescrizione decennale, ma il termine decorre solo dal momento in cui il lavoratore abbia avuto, o avrebbe potuto avere con l'ordinaria diligenza, conoscenza dell'esposizione oltre soglia durante l'attività lavorativa.
- Non è consentito far decorrere automaticamente la prescrizione dalla data del pensionamento: occorre un accertamento in concreto della consapevolezza o conoscibilità del fatto costitutivo del diritto.
- La motivazione è apparente solo quando non sia percepibile il fondamento logico della decisione; se il percorso argomentativo è intelligibile, il vizio di cui all'art. 132 c.p.c. non sussiste.
- Le presunzioni semplici possono supportare la prova della conoscenza dell'esposizione solo se sorrette da indici concreti e specifici; è censurabile l'inferenza puramente automatica e non corroborata da elementi fattuali.
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